Direttiva 2008/23
Direttiva 2008/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2006/49/CE relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2008/23/CE aggiorna la direttiva 2006/49/CE per adattarla alla procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE. Le modifiche riguardano le competenze di esecuzione della Commissione, che vengono rese coerenti con il nuovo meccanismo procedurale e non più soggette a un limite temporale. L’atto è di natura eminentemente tecnica e, secondo il considerando finale, non richiede recepimento nazionale in senso stretto.
Modifica tecnica della direttiva 2006/49/CE in materia di adeguatezza patrimoniale, per allineare le competenze di esecuzione della Commissione alla procedura di regolamentazione con controllo.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri in quanto destinatari formali dell’atto, ma interviene esclusivamente sulla disciplina procedurale delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione dalla direttiva 2006/49/CE. Non introduce nuovi obblighi sostanziali per imprese di investimento o enti creditizi; modifica solo le modalità con cui possono essere adottate misure di attuazione di natura tecnica e generale relative alla direttiva 2006/49/CE.
Modifica tecnica della direttiva 2006/49/CE sulle competenze di esecuzione
La direttiva 2008/23/CE interviene sulla direttiva 2006/49/CE relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi. L’obiettivo non è incidere sulla disciplina prudenziale sostanziale, ma adeguare gli articoli relativi alle competenze di esecuzione della Commissione alla procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE.
Contesto normativo e finalità
Nei considerando, il legislatore dell’Unione spiega che la direttiva 2006/49/CE rinviava alla decisione 1999/468/CE per l’adozione di alcune misure di esecuzione. Poiché la decisione 2006/512/CE ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per atti di portata generale destinati a modificare elementi non essenziali di un atto di base, occorreva adeguare la direttiva 2006/49/CE a tale nuovo quadro.
Ambito delle modifiche
Le modifiche riguardano esclusivamente:
- l’articolo 41 della direttiva 2006/49/CE, per stabilire che le misure di esecuzione che modificano elementi non essenziali siano adottate mediante procedura di regolamentazione con controllo;
- l’articolo 42, paragrafo 2, per aggiornare il rinvio alla decisione 1999/468/CE, come modificata;
- l’articolo 42, paragrafi 3 e 4, per disciplinare la revisione periodica delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
Obblighi e margini di discrezionalità
La direttiva impone un obbligo di risultato agli Stati membri solo in senso formale, in quanto destinatari dell’atto, ma il considerando 8 afferma espressamente che non è necessario alcun recepimento nazionale: le modifiche sono di natura tecnica e attengono alla procedura di comitato. La sostanza dell’intervento riguarda la Commissione, che può adottare misure di esecuzione per chiarire definizioni e apportare adattamenti tecnici relativi alla determinazione dei fondi propri, all’organizzazione, al calcolo e alla valutazione dei rischi e delle esposizioni, nonché alle categorie di imprese di investimento soggette alla direttiva.
Revisione periodica delle competenze della Commissione
L’articolo 42, paragrafo 3, come sostituito, prevede che entro il 31 dicembre 2010 e successivamente almeno ogni tre anni la Commissione:
- riveda le disposizioni concernenti le proprie competenze di esecuzione;
- presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tali competenze;
- esamini, in particolare, la necessità di proporre modifiche alla direttiva 2006/49/CE per garantire l’idonea portata delle competenze;
- motivi in modo dettagliato l’eventuale conclusione sulla non necessità di modifiche;
- alleghi, se del caso, una proposta legislativa di modifica delle disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 2 dispone che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 3 indica che i destinatari sono gli Stati membri. Tuttavia, per espressa indicazione del considerando 8, non sono previste misure di recepimento, poiché l’atto opera come adeguamento tecnico della cornice procedurale già vigente.
Disposizioni principali
Adeguamento della procedura di adozione delle misure di esecuzione
L’articolo 1 modifica l’articolo 41 della direttiva 2006/49/CE: viene soppressa la previsione del rinvio alla procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, nel paragrafo 1, e il paragrafo 2 è sostituito per stabilire che le misure dirette a modificare elementi non essenziali della direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 42, paragrafo 2.
Richiamo alla decisione 1999/468/CE come modificata
L’articolo 1 modifica l’articolo 42, paragrafo 2, della direttiva 2006/49/CE, disponendo che, nei casi in cui vi è rinvio a tale paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della medesima decisione.
Revisione periodica delle competenze di esecuzione
L’articolo 1 sostituisce gli articoli 42, paragrafi 3 e 4, prevedendo che entro il 31 dicembre 2010 e successivamente almeno ogni tre anni la Commissione riveda le disposizioni sulle proprie competenze di esecuzione e presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul loro funzionamento. La relazione deve esaminare, in particolare, se sia necessario proporre modifiche alla direttiva 2006/49/CE per garantire un’adeguata portata delle competenze di esecuzione; la conclusione deve essere motivata in modo dettagliato e, se del caso, accompagnata da una proposta legislativa.
Abrogazione implicita del limite di durata delle deleghe esecutive
La direttiva elimina il limite di durata previsto dalla direttiva 2006/49/CE per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, in coerenza con l’obiettivo di conferire tali competenze senza limiti temporali dopo l’introduzione della procedura di regolamentazione con controllo.
Entrata in vigore e assenza di recepimento sostanziale
L’articolo 2 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando 8 precisa che, trattandosi di adeguamenti tecnici riguardanti solo la procedura di comitato, non è necessario il recepimento da parte degli Stati membri; pertanto non sono previste disposizioni di trasposizione.
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