Cassazione Penale, Sentenza n. 19143/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che aveva rigettato le istanze di riesame contro l'ordinanza del G.i.p. di Velletri che aveva applicato a entrambi la custodia in carcere per associazione per delinquere finalizzata a usura ed estorsione. La difesa deduceva plurimi vizi di motivazione (illogicità, contraddittorietà e carenza) relativi alla sussistenza delle esigenze cautelari attuali: contestava che il Tribunale avesse ritenuto attuale il pericolo di reiterazione nonostante la mancanza di condotte successive alla perquisizione (febbraio 2022) e il lungo intervallo temporale; lamentava che la misura su Bottiglieri fosse fondata su un episodio isolato (richiesta di versamento) in un arco temporale di oltre dieci mesi; eccepiva altresì l'insussistenza dell'attualità del pericolo di inquinamento probatorio, non potendosi valorizzare telefonate antecedenti o remote e senza puntuali indicazioni su specifiche fonti di prova a rischio.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame che aveva evidenziato gravità indiziaria rispetto all'associazione per delinquere (serialità, organizzazione, 57 persone offese, attività dal 2013 a oggi) e aveva fondato le esigenze cautelari sia sul concreto pericolo di reiterazione sia sul rischio di inquinamento probatorio. A sostegno del pericolo di reiterazione la Corte ha richiamato, oltre alla serialità e professionalità delle condotte, l'episodio della richiesta di pagamento formulata da Bottiglieri anche dopo la perquisizione e l'attivazione di nuove utenze telefoniche usate dai due indagati per mantenere contatti e preannunciare la ripresa dei pagamenti. Quanto al rischio di inquinamento, la Corte ha ritenuto significativo che entrambi abbiano contattato i debitori dopo le perquisizioni e fornito istruzioni su come comportarsi in audizioni. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione del provvedimento ai direttori degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Utilizzato per giustificare la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso dichiarato inammissibile.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Preso a fondamento della disposizione di trasmettere copia del provvedimento ai direttori degli istituti penitenziari affinché provvedano a quanto previsto dalla norma (adempimenti conseguenti alla comunicazione del provvedimento).
Principio giurisprudenziale sull'ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione che contesti gravità indiziaria o esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione; non è ammissibile quando si chieda una diversa valutazione dei fatti o degli elementi già esaminati dal giudice di merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo se indica violazioni specifiche di legge o manifesta illogicità della motivazione; mere riconsiderazioni dei fatti o una diversa valutazione degli elementi non sono sufficienti.
- L'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio) va valutata in funzione della continuità e dell'intensità del periculum libertatis, tenendo conto non solo della temporaneità rispetto all'ultimo episodio, ma anche della vicinanza ai fatti, delle modalità delle condotte, del profilo soggettivo e del contesto organizzativo.
- La semplice distanza temporale tra l'ultimo fatto e l'applicazione della misura non esclude di per sé l'attualità del pericolo: rilevano la serialità della condotta, la professionalità dell'attività illecita e elementi recenti che indichino la possibilità di reiterazione.
- Contatti successivi alle indagini (es. telefonate ai debitori, attivazione di nuove utenze, istruzioni su come comportarsi in audizioni) possono comprovare sia il rischio di reiterazione sia quello di inquinamento probatorio e giustificare misure custodiali.
- In situazioni in cui l'attività criminosa mostra un apparato organizzato e numerose vittime, anche singoli atti successivi (richieste di pagamento, comunicazioni) possono essere letti nel quadro complessivo come indici di perdurante pericolosità.
- Chi propone il ricorso deve porre attenzione alla completezza delle censure: argomentazioni generiche o basate solo su valutazioni alternative dei fatti espongono al rigetto per inammissibilità e alle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
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