Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19143/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che aveva rigettato le istanze di riesame contro l'ordinanza del G.i.p. di Velletri che aveva applicato a entrambi la custodia in carcere per associazione per delinquere finalizzata a usura ed estorsione. La difesa deduceva plurimi vizi di motivazione (illogicità, contraddittorietà e carenza) relativi alla sussistenza delle esigenze cautelari attuali: contestava che il Tribunale avesse ritenuto attuale il pericolo di reiterazione nonostante la mancanza di condotte successive alla perquisizione (febbraio 2022) e il lungo intervallo temporale; lamentava che la misura su Bottiglieri fosse fondata su un episodio isolato (richiesta di versamento) in un arco temporale di oltre dieci mesi; eccepiva altresì l'insussistenza dell'attualità del pericolo di inquinamento probatorio, non potendosi valorizzare telefonate antecedenti o remote e senza puntuali indicazioni su specifiche fonti di prova a rischio.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame che aveva evidenziato gravità indiziaria rispetto all'associazione per delinquere (serialità, organizzazione, 57 persone offese, attività dal 2013 a oggi) e aveva fondato le esigenze cautelari sia sul concreto pericolo di reiterazione sia sul rischio di inquinamento probatorio. A sostegno del pericolo di reiterazione la Corte ha richiamato, oltre alla serialità e professionalità delle condotte, l'episodio della richiesta di pagamento formulata da Bottiglieri anche dopo la perquisizione e l'attivazione di nuove utenze telefoniche usate dai due indagati per mantenere contatti e preannunciare la ripresa dei pagamenti. Quanto al rischio di inquinamento, la Corte ha ritenuto significativo che entrambi abbiano contattato i debitori dopo le perquisizioni e fornito istruzioni su come comportarsi in audizioni. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione del provvedimento ai direttori degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Utilizzato per giustificare la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Preso a fondamento della disposizione di trasmettere copia del provvedimento ai direttori degli istituti penitenziari affinché provvedano a quanto previsto dalla norma (adempimenti conseguenti alla comunicazione del provvedimento).

  • Principio giurisprudenziale sull'ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari

    La Corte ricorda che il ricorso per cassazione che contesti gravità indiziaria o esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione; non è ammissibile quando si chieda una diversa valutazione dei fatti o degli elementi già esaminati dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo se indica violazioni specifiche di legge o manifesta illogicità della motivazione; mere riconsiderazioni dei fatti o una diversa valutazione degli elementi non sono sufficienti.
  • L'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio) va valutata in funzione della continuità e dell'intensità del periculum libertatis, tenendo conto non solo della temporaneità rispetto all'ultimo episodio, ma anche della vicinanza ai fatti, delle modalità delle condotte, del profilo soggettivo e del contesto organizzativo.
  • La semplice distanza temporale tra l'ultimo fatto e l'applicazione della misura non esclude di per sé l'attualità del pericolo: rilevano la serialità della condotta, la professionalità dell'attività illecita e elementi recenti che indichino la possibilità di reiterazione.
  • Contatti successivi alle indagini (es. telefonate ai debitori, attivazione di nuove utenze, istruzioni su come comportarsi in audizioni) possono comprovare sia il rischio di reiterazione sia quello di inquinamento probatorio e giustificare misure custodiali.
  • In situazioni in cui l'attività criminosa mostra un apparato organizzato e numerose vittime, anche singoli atti successivi (richieste di pagamento, comunicazioni) possono essere letti nel quadro complessivo come indici di perdurante pericolosità.
  • Chi propone il ricorso deve porre attenzione alla completezza delle censure: argomentazioni generiche o basate solo su valutazioni alternative dei fatti espongono al rigetto per inammissibilità e alle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.