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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02153/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui le era stata contestata l’imposta unica per l’anno 2007 in relazione all’attività di raccolta di scommesse tramite un centro trasmissione dati/recettore operante per conto di un bookmaker estero. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell’appello, ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: violazione del diritto UE e dei principi di non discriminazione e legittimo affidamento, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE; violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva in relazione alla soggettività passiva dell’imposta unica; vizio di motivazione dell’avviso di accertamento per mancata indicazione dei criteri di aliquota e mancata allegazione del PVC; omesso esame e violazione di legge sul presupposto oggettivo dell’imposta; erronea individuazione del presupposto territoriale e del momento/perfezionamento del contratto di scommessa; erronea qualificazione del centro come soggetto passivo anziché mero ricevitore; violazione dell’art. 53 Cost. perché il tributo sarebbe dovuto gravare solo sul bookmaker capace di traslarlo sul giocatore; violazione del principio di equo processo per la pretesa retroattività della norma interpretativa.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha richiamato la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 3 d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220/2010, nella parte in cui assoggettano all’imposta unica, per annualità anteriori al 2011, le ricevitorie che operano per conto di soggetti privi di concessione. In coerenza con la giurisprudenza successiva, ha affermato che per tali annualità non risponde la ricevitoria/CTD, ma il solo bookmaker, con o senza concessione, e ha quindi cassato la sentenza impugnata decidendo nel merito con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei vari motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 49 TFUE

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della libertà di stabilimento e della non discriminazione nel settore dei giochi.

  • art. 56 TFUE

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della libera prestazione dei servizi nel settore dei giochi.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato per la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

  • art. 3 Cost.

    Invocato per il contrasto della disciplina con i principi di uguaglianza e ragionevolezza; la Corte rileva poi l’illegittimità costituzionale della disciplina per le annualità anteriori al 2011.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato per il principio di capacità contributiva, ritenuto dalla ricorrente violato dalla soggezione del CTD all’imposta.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Invocato come parametro di compatibilità con l’art. 6 CEDU.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto all’equo processo e alla pretesa retroattività della disciplina.

  • art. 7 L. 212/2000

    Invocato per il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento.

  • art. 3 L. 241/1990

    Richiamato come parametro generale di motivazione degli atti amministrativi.

  • art. 12, comma 7, d.lgs. 212/2000

    Richiamato nella sentenza impugnata per il rispetto del termine di 60 giorni.

  • art. 3 d.lgs. 504/1998

    Norma sull’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; la Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte riferita alle ricevitorie per annualità antecedenti al 2011.

  • art. 1, comma 66, L. 220/2010

    Norma interpretativa richiamata dalla CTR e poi considerata, alla luce della Corte costituzionale, inapplicabile alle annualità anteriori al 2011 nei confronti delle ricevitorie per conto di soggetti privi di concessione.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per la decisione nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto.

  • artt. 1326 e 1327 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la qualificazione e il luogo di conclusione del contratto di scommessa.

  • art. 64, comma 3, d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente in tema di traslazione dell’onere tributario.

Massime di principio

  • Per le annualità d’imposta anteriori al 2011, le ricevitorie che operano per conto di soggetti privi di concessione non sono soggetti passivi dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; l’obbligazione tributaria ricade sul bookmaker, con o senza concessione.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’estensione dell’imposta alle ricevitorie per periodi anteriori al 2011 determina l’accoglimento delle impugnazioni dei contribuenti che abbiano ricevuto avvisi di accertamento fondati su tale presupposto.
  • Quando la questione è definita da un sopravvenuto arresto costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità consolidata, la causa può essere decisa nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto.
  • In presenza di disciplina interpretata in senso retroattivo, la verifica della soggettività passiva e della traslabilità dell’imposta deve essere condotta tenendo conto del quadro normativo e negoziale già cristallizzato per il periodo d’imposta considerato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaNesso di causalità

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