Sentenza n. 8151/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente specializzato all'estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 26 marzo 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha adottato alcun provvedimento. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento, poiché il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, era scaduto alla data di proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato il silenzio-inadempimento del Ministero. Ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento appartiene al Ministero dell’Istruzione, oggi denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito, e che il termine di quattro mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento decorre dalla presentazione della documentazione completa ed era già scaduto. Ha ordinato al Ministero di provvedere sull’istanza entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Nel riesercizio del potere, l’amministrazione dovrà esaminare la documentazione relativa al percorso formativo estero e ai titoli conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando durata, livello e qualità della formazione e valutando, ove necessario, misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’adozione del provvedimento entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, accertata l’illegittimità del silenzio, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di predisporre la nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Fissa il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero; la sua scadenza senza provvedimento determina il silenzio-inadempimento.
d.lgs. 206/2007
con il quale è stata recepita la direttiva 2005/36/CE
Disciplina il riconoscimento in Italia delle qualifiche professionali conseguite in altri Stati membri dell’Unione europea.
d.lgs. 15/2016
con il quale è stata recepita la direttiva 2013/55/UE
Ha modificato la disciplina interna di recepimento della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative
Consente all’autorità competente di subordinare il riconoscimento all’adozione di misure compensative adeguate e proporzionate, dopo la valutazione dell’equipollenza della formazione.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
il Ministero dell’Istruzione ... ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito
Individua la denominazione attuale dell’amministrazione competente alla conclusione del procedimento.
Massime di principio
- Quando il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 per il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell’Unione europea è scaduto senza l’adozione di un provvedimento espresso, sussiste il silenzio-inadempimento dell’autorità competente.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all’estero, l’amministrazione deve valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno.
- L’autorità competente non può limitarsi a un raffronto formale tra titoli, ma deve verificare se le conoscenze attestate dal diploma estero, le qualifiche e l’esperienza professionale maturate nello Stato di origine e l’esperienza maturata nello Stato richiesto soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per l’accesso all’attività professionale.
- Qualora la formazione estera non risulti pienamente equipollente, l’amministrazione deve valutare l’adozione di misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE, purché siano opportune e proporzionate.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine congruo e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire entro un ulteriore termine in caso di persistente inerzia.
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