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Sentenza

Sentenza n. 3707/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento: dell’Ordinanza del Comune di Aversa, n. 000298/2022 del 05.12.2022, notificata in data 06.12.2022 con la quale si “Ordina alla sig.ra Bellotti Carmela, (…) legale rappresentante dell'attività commerciale Oro Nero s.n.c. (…) la temporanea sospensione del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività e la contestuale chiusura temporanea dell'esercizio commerciale trattandosi di attività vincolata conseguenziale ai verbali di contestazione per violazione delle norme del Codice della Strada. La predetta chiusura è disposta per giorni 5 (cinque) dalla notifica del presente atto”.

Giustizia amministrativa202206082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sospensione temporanea del titolo autorizzativo e chiusura dell'esercizio commerciale per cinque giorni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante dell'attività commerciale, ha impugnato l'ordinanza comunale che disponeva la sospensione temporanea del titolo autorizzativo e la chiusura dell'esercizio per cinque giorni, qualificando la misura come conseguenziale e vincolata rispetto a verbali di contestazione per violazioni del Codice della strada. Con memoria depositata nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese. Il Comune non si è opposto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, alla luce della dichiarazione della ricorrente e della mancata opposizione dell'amministrazione, non residuava alcun interesse alla decisione nel merito dell'impugnazione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della mancata opposizione del Comune alla richiesta di improcedibilità con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione del giudizio nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non espone una specifica interpretazione della norma.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara nel corso del giudizio il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione e l'amministrazione resistente non si oppone, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere dichiarata sulla base della specifica dichiarazione della parte ricorrente, purché non residui un interesse concreto e attuale all'esame dell'impugnazione.
  • La mancata opposizione dell'amministrazione alla richiesta di improcedibilità e di compensazione delle spese costituisce giusto motivo per compensare integralmente le spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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