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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15176/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di appello che, riformando in parte la sentenza di primo grado per tentato furto pluriaggravato, ha riconosciuto la recidiva specifica, negato le circostanze attenuanti generiche e negato la sospensione condizionale della pena; il ricorrente contestava la sussistenza della recidiva (un unico precedente estinto dopo sospensione condizionale), il diniego delle attenuanti e la misura della pena, deducendo anche l'occasionalità del fatto e la possibile compromissione del profilo Facebook invocato dalla corte (asserito come hackerato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la considerazione del precedente per la recidiva nonostante l'estinzione conseguente alla sospensione condizionale (la estinzione non elimina gli effetti penali della condanna), ha dichiarato inammissibili le censure generiche sulla motivazione d'appello e ha confermato il rigetto delle attenuanti generiche in presenza di elementi ritenuti inquietanti sul profilo Facebook attribuito al ricorrente. Ha inoltre confermato il diniego della sospensione condizionale considerando la somma delle pene anche con quella estinta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    ult. comma (richiamato nel testo)

    Richiamato in relazione al trattamento della recidiva (nella specie recidiva specifica) ai fini della determinazione della pena; la Corte d'appello lo ha applicato ritenendo configurata la recidiva per precedente della stessa indole.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena: la Corte ha ritenuto che il beneficio non potesse essere concesso in considerazione della somma dell'attuale pena con quella già inflitta (anche se poi estinta), attesa la rilevanza penale del precedente.

  • art. 167 cod. pen.

    Richiamato indirettamente nel ragionamento giurisprudenziale: l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti, pertanto la condanna estinta conserva rilievo ai fini del calcolo della recidiva e dei presupposti per la sospensione condizionale.

  • Giurisprudenza di legittimità (massime richiamate)

    Sez. 3, n. 5412 del 25/10/2019; Sez. 4, n. 45351 del 23/11/2010; Sez. 3, n. 28746 del 26/03/2015; Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019; Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008 (citati nella sentenza)

    Costante orientamento secondo cui l'estinzione del reato a seguito di sospensione condizionale non elimina gli effetti penali della condanna e che un motivo di impugnazione formulato in termini generici non è idoneo a fondare il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La estinzione del reato conseguente alla sospensione condizionale non cancella gli effetti penali della condanna: il precedente va comunque valutato ai fini della recidiva e del calcolo complessivo delle pene per la concessione di benefici come la sospensione condizionale.
  • Per impugnare efficacemente davanti alla Cassazione la ritenuta recidiva o la misura della pena occorre sollevare censure specifiche e concretamente argomentate; motivi generici sono, di norma, inammissibili.
  • Elementi di fatto tratti da profili social possono influire sulla valutazione della personalità e sulla concessione delle attenuanti se il giudice di merito li ritiene ragionevolmente riferibili all'imputato e non sussistono elementi concreti che ne dimostrino l'alterazione (es. hackeraggio). In tali casi il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche.
  • Nelle difese contro il diniego della sospensione condizionale è utile dimostrare non solo la natura estinta del precedente, ma anche fornire elementi concreti di meritevolezza (es. riabilitazione, tempo intercorso, età al fatto, attività lavorativa/riabilitativa) e contestare la rilevanza penale del precedente con argomentazioni puntuali.
  • Se si contesta la rilevanza di un precedente estinto, è necessario produrre documentazione ufficiale e motivazioni giuridiche solide sul diverso trattamento degli effetti penali, poiché la giurisprudenza di legittimità tende a mantenere la rilevanza del precedente per taluni effetti.

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