Cassazione Penale, Ordinanza n. 17327/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza del motivo e sulla congruità della motivazione della sentenza di merito in punto di diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 18 novembre 2024. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura non fosse proponibile in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, poiché la motivazione della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti non presentava evidenti illogicità. È stato richiamato il principio secondo cui il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non deve esaminare puntualmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, ma può limitarsi a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando superati gli altri.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche sono oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito; il loro diniego può essere sorretto da una motivazione che valorizzi solo gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito contestare, se non nei limiti della manifesta illogicità, la valutazione di merito relativa alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
- Il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo se manca del tutto o è affetta da evidenti illogicità; in presenza di motivazione congrua, il ricorso è inammissibile se si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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