Cassazione Penale, Ordinanza n. 02958/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo concernente l'entità della pena non è proponibile in questa sede ex art. 448 c.p.p. e che, in ogni caso, la doglianza era generica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata era una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. Il ricorrente ha proposto un unico motivo, relativo esclusivamente all'entità della pena concordata/applicata. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché la censura sulla misura della pena non è consentita nei limiti del ricorso avverso sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448 c.p.p. e, comunque, perché formulata in modo del tutto generico, senza specifiche deduzioni a sostegno.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Richiamato come base della sentenza impugnata, emessa ai sensi della disciplina del patteggiamento.
art. 448 c.p.p.
Interpretato nel senso che non consente di dedurre con ricorso la censura relativa alla sola entità della pena nell'ambito della sentenza di applicazione della pena su richiesta.
Massime di principio
- Nel ricorso contro sentenza di applicazione della pena su richiesta, non sono proponibili censure che contestino la sola entità della pena, se la legge non le consente espressamente.
- Una doglianza è inammissibile anche quando sia formulata in modo meramente assertivo o generico, senza l'indicazione di elementi concreti a sostegno.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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