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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41134/2023 del 10/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati di cui all'art. 73 commi 1 e 1-bis d.P.R. n. 309/1990, censurando: 1) la carenza e illogicità della motivazione sulla responsabilità basata su indizi equivoci (intercettazione ambientale del viaggio in auto con Pinna senza chiari riferimenti a stupefacenti) e sulla mancata applicazione del principio "oltre ogni ragionevole dubbio"; 2) la violazione dell'art. 110 cod. pen. per aver ritenuto il concorso sulla sola presenza ai viaggi, senza elementi su altre attività; 3) l'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. per minima partecipazione; 4) vizi nella determinazione della pena (pena base fissata oltre il minimo edittale nonostante esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/1990).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello che, applicando l'art. 192 cod. proc. pen., ha ritenuto provato il concorso della Pedone nei reati di trasporto e detenzione di cocaina sulla base della valutazione complessiva delle intercettazioni, dei messaggi (richiami al "contenuto della borsa" e alla parola "mannite"), delle conversazioni che dimostravano appuntamenti fissati in Spagna e della rilevanza della presenza della donna come elemento necessario per dare parvenza di liceità ai viaggi. La Cassazione ha inoltre ritenuto corretta la negazione dell'attenuante di minima partecipazione (art. 114) perché il contributo della Pedone non era marginale ma funzionale e indispensabile all'organizzazione delle trasferte; e legittima la scelta del giudice di merito di fissare la pena base oltre il minimo edittale valorizzando numero di viaggi e quantitativo trasportato, pur escludendo l'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/1990. Per legge la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 commi 1 e 1-bis d.P.R. n. 309/1990

    art. 73 commi 1 e 1-bis d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale sui reati di traffico e detenzione di stupefacenti: la Corte ha confermato che gli elementi indiziari e le intercettazioni erano sufficienti a provare il concorso nei reati di cui all'art. 73

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    art. 599-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che disciplina l'accordo sulle determinazioni della pena (accoglimento dell'accordo per un altro imputato); non impatta direttamente sulla decisione relativa alla Pedone

  • art. 192 cod. proc. pen.

    art. 192 cod. proc. pen., comma 2

    Regola il valore della prova indiziaria e il necessario esame complessivo degli elementi; la Corte ha ritenuto correttamente applicata la regola nella valutazione globale delle intercettazioni e degli ulteriori elementi

  • art. 110 cod. pen.

    Disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte ha interpretato che il contributo della ricorrente possa essere anche atipico e non necessariamente consistente in partecipazione materiale diretta, purché concreto e causale

  • art. 114 cod. pen.

    Attenuante per minima partecipazione; la Corte ha applicato la giurisprudenza che richiede una partecipazione del tutto marginale e trascurabile, condizione non verificata nel caso di specie

  • art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990

    Aggravante per ingente quantità: la Corte ha escluso l'aggravante perché il dato ponderale non superava la soglia prevista dalla giurisprudenza e dalla tabella ministeriale, ma ciò non impedisce al giudice di valorizzare il quantitativo come elemento per aumentare la pena entro la discrezionalità

  • d.m. 11 aprile 2006

    d.m. 11 aprile 2006 (tabella delle soglie ponderali)

    Fonte tecnica per la determinazione delle soglie ponderali rilevanti ai fini dell'aggravante di cui all'art. 80; la Corte ha richiamato il criterio giurisprudenziale che confronta le quantità con tale tabella

Massime di principio

  • La sola presenza di una persona nei luoghi o nei viaggi correlati all'attività delittuosa non esclude automaticamente il concorso: va valutata la concretezza del contributo (accordi precedenti, ruolo indispensabile, comunicazioni che dimostrano consapevolezza) e la sua incidenza causale sul reato.
  • Le intercettazioni ambientali e i messaggi, se inseriti in un quadro probatorio coerente e analizzati congiuntamente ad altri elementi (accordi, ruoli riconosciuti dai coimputati, riferimenti a strumenti o contenuti rilevanti), possono costituire prova idonea a fondare la responsabilità anche se non contengono espressioni esplicite su stupefacenti.
  • Per riconoscere l'attenuante della minima partecipazione (art. 114) non basta una partecipazione meno incisiva rispetto ad altri: il contributo deve essere di effettiva marginalità e trascurabile nell'economia del reato.
  • Il giudice di merito deve sempre motivare la forma concreta di partecipazione quando invoca il concorso di persone (anche atipico); la Corte di legittimità verifica la logicità e la coerenza della motivazione più che riesaminare integralmente le prove.
  • L'esclusione dell'aggravante per ingente quantità non impedisce al giudice di valorizzare il numero di viaggi e la quantità comunque trasportata come elementi per una pena superiore al minimo edittale, purché la motivazione sia congrua.

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