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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47368/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo che ha rigettato l'istanza di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Il ricorrente sta scontando la pena in regime di semilibertà per reati relativi a violazioni sulle costruzioni in zone sismiche, il reato di cui all'art. 632 c.p. e il trasporto di rifiuti non pericolosi. Il Tribunale ha ritenuto non concedibile la misura per l'assenza di una revisione critica del condannato, dovuta anche al breve intervallo temporale dalla concessione della semilibertà e per comportamenti attuali non pienamente conformi (svolgimento di attività lavorativa in luogo diverso da quello comunicato all'UEPE). Il ricorrente ha impugnato sostenendo violazione dell'art. 47 ord. pen., mancata indagine sulla realità del cambio di luogo di lavoro e manifesta illogicità e carenza motivazionale dell'ordinanza, oltre a richiamare il percorso riabilitativo e la maturazione di giorni di liberazione anticipata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi prospettati siano, in prima battuta, manifestamente infondati rispetto alla motivazione del Tribunale che ha valutato l'assenza di una revisione critica alla luce del breve periodo di semilibertà e dei comportamenti attuali. Il fatto del diverso luogo di lavoro è menzionato ma non determinante per la decisione; il ricorso tende a sollecitare una rivalutazione di fatti ed elementi di merito già esaminati, valutazione non consentita in sede di legittimità salvo macroscopica illogicità, non ravvisata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, secondo la richiamata giurisprudenza costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Invocato dal ricorrente per censurare la valutazione del Tribunale sull'ammissione alla misura alternativa; la Corte non ha ritenuto che vi sia stata una violazione formale tale da incidere sulla decisione impugnata.

  • Sentenza Corte Cost. n.186/2000

    Richiamata come parametro per l'eventuale condanna al versamento alla Cassa delle ammende, autorizzando la liquidazione equitativa della somma in mancanza di elementi di colpa grave nella proposizione del ricorso.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (principi richiamati)

    Ribaditi i principi secondo cui per l'affidamento in prova è necessaria la valutazione della condotta successiva e di segni anche minimi di avviamento di revisione critica; inoltre il sindacato di legittimità non può rivedere le valutazioni di fatto se non in presenza di macroscopica illogicità o vizi di diritto.

Massime di principio

  • Per ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali occorre dimostrare, oltre all'assenza di elementi negativi, la presenza di elementi positivi che inducano un giudizio prognostico favorevole: non è richiesta una completa revisione critica, ma deve emergere che essa sia almeno avviata.
  • Un periodo temporale breve dalla concessione di una misura alternativa precedente (es. semilibertà) può legittimamente spingere il giudice a ritenere insufficiente il tempo per apprezzare la meritevolezza per una misura più ampia.
  • Irregolarità formali o violazioni delle prescrizioni (es. mancata comunicazione del cambio di luogo di lavoro) possono costituire elementi negativi ai fini della valutazione, ma vanno valutate contestualizzate e non necessariamente risultano decisivi da sole.
  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione del merito dei fatti già esaminati in sede di merito: le critiche che mirano a rimettere in discussione i rilievi di fatto sono inammissibili salvo che emergano vizi di diritto o una manifesta illogicità di ampio rilievo.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, in assenza di prova di colpa grave, può seguire l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende secondo i criteri equitativi richiamati.

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