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Sentenza

Sentenza n. 11037/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla Sentenza Tribunale di Roma n. 6978/2024, pubblicata in data il 13/06/2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 30470/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202602654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6978/2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6978/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nella misura nominale di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici indicati. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero, chiedendo l’assegnazione di un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l’inadempimento né dimostrare l’avvenuto adempimento. Il TAR ha verificato l’ammissibilità del ricorso, la definitività del titolo giudiziale, la rituale notificazione e la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.; ha inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, accertando l’inottemperanza del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza passata in giudicato. Ha ordinato all’Amministrazione di dare esatta esecuzione al titolo giudiziale, assicurando al ricorrente il conseguimento dei diritti riconosciuti e il pagamento delle somme spettanti, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua comunicazione in via amministrativa. Per l’eventuale inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente dell’Amministrazione resistente, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta del ricorrente e verifica dell’eventuale adempimento tardivo. Il TAR ha posto le spese di lite a carico dell’Amministrazione, liquidandole in euro 800 oltre accessori, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in considerazione della reiterata inerzia amministrativa evidenziata dalla serialità di controversie analoghe.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche)

    Prevede il beneficio economico riconosciuto dal giudicato del Tribunale ordinario, oggetto di esecuzione nel giudizio amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso consente la proposizione del giudizio di ottemperanza in presenza di mancato adempimento.

  • art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

    Ha modificato la disciplina del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, richiamata dal giudice per ritenere azionabile l’esecuzione del titolo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è diretto a fare conseguire al soggetto vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale che l’amministrazione abbia omesso, apertamente o velatamente, di realizzare.
  • L’amministrazione è tenuta a dare puntuale esecuzione al giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratiche o difficoltà economiche e finanziarie; residua, al più, una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di adempimento, non sull’an e sul quando.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice verifica se il soggetto obbligato abbia dato corretta e puntuale attuazione al giudicato e può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine, nominando sin da subito un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
  • La mancata contestazione dell’inadempimento e l’assenza di prova dell’avvenuto adempimento da parte dell’amministrazione costituita non impediscono al giudice di accertare l’inottemperanza quando il ricorrente abbia dedotto il mancato conseguimento dell’utilità riconosciuta dal titolo giudiziale.
  • Decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie gravanti sulle amministrazioni pubbliche, il mancato adempimento del giudicato consente al beneficiario di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione concreta del diritto riconosciuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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