Sentenza del 09/06/2016 n. 651 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Accertamento - Avviso di accertamento - Società di comodo - Deroga per società con partecipazioni - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto l'operatività della deroga prevista per le società che detengono le partecipazioni indicate nel provvedimento del 14 febbraio 2008. Pertanto, la ricorrente non doveva essere considerata società di comodo per tale ragione e l'accertamento fondato sulla diversa qualificazione è stato ritenuto illegittimo, con esito favorevole alla società contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione della ricorrente come società di comodo ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 724/1994. La società contestava l'avviso di accertamento sostenendo di rientrare nella deroga prevista dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 23681 del 14 febbraio 2008, in quanto deteneva partecipazioni in società non considerate di comodo, escluse dall'applicazione della disciplina oppure estere soggette al regime dell'articolo 168 del TUIR.
Norme richiamate
Articolo 30 della legge n. 724/1994
Disciplina delle società non operative, comunemente definite società di comodo
La norma stabilisce i presupposti e i meccanismi per qualificare una società come non operativa e per applicare le conseguenti disposizioni fiscali.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 23681 del 14 febbraio 2008
Non possono essere considerate società di comodo, in deroga all'art. 30 della Legge n. 724/94, le società che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo, escluse dalla disciplina anche per accoglimento dell'istanza di disapplicazione, oppure in società collegate residenti all'estero cui si applica l'articolo 168 del TUIR
Il provvedimento introduce una specifica causa di esclusione dalla disciplina delle società di comodo per le società holding o partecipanti che detengono le partecipazioni qualificate indicate. La deroga opera quando la società partecipata non è di comodo, è esclusa dalla disciplina o beneficia dell'accoglimento di un'istanza di disapplicazione, oppure è una società estera soggetta al regime previsto dall'articolo 168 del TUIR.
Articolo 168 del TUIR
La disposizione è richiamata per individuare il regime applicabile alle partecipazioni in società collegate residenti all'estero, la cui presenza può consentire l'esclusione dalla disciplina delle società di comodo secondo il provvedimento del 2008.
Massime di principio
- Una società che detiene partecipazioni non è automaticamente qualificabile come società di comodo: occorre verificare se ricorre una delle deroghe previste dai provvedimenti attuativi dell'articolo 30 della legge n. 724/1994.
- La partecipazione in una società non di comodo o esclusa dalla disciplina può impedire l'applicazione della normativa sulle società non operative alla società partecipante, purché siano rispettate le condizioni previste dal provvedimento applicabile.
- L'accoglimento di un'istanza di disapplicazione presentata dalla società partecipata può produrre effetti rilevanti anche per la società che detiene la partecipazione.
- In presenza di partecipazioni estere, occorre verificare sia il collegamento societario sia l'effettiva applicabilità del regime fiscale richiamato dall'articolo 168 del TUIR.
- In un contenzioso sull'avviso di accertamento, il contribuente deve documentare la natura delle partecipazioni e dimostrare puntualmente il ricorrere della specifica causa di esclusione; l'Amministrazione non può ignorare la deroga limitandosi ad applicare in via automatica i parametri delle società di comodo.
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