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Sentenza

Sentenza del 21/09/2020 n. 19639 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente (Agenzia delle entrate) e ha disposto la compensazione delle spese di lite, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Di conseguenza il procedimento si è estinto senza decisione di merito da parte della Corte di Cassazione; restano operative le pronunce di merito pregresse (accoglimento in primo grado e rigetto dell'appello dell'Agenzia in sede regionale).

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva negato il rimborso IVA relativo all'anno 2006 sostenendo che la contribuente, essendo non residente, non aveva nominato un rappresentante fiscale con atto avente data certa e quindi non poteva esercitare il diritto alla detrazione. La contribuente impugnò il diniego. La Commissione tributaria provinciale di Ferrara accolse il ricorso; l'Agenzia fece appello, ma la Commissione tributaria regionale lo rigettò ritenendo che la nomina del rappresentante fiscale poteva avvenire tramite comunicazione all'ufficio (dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 35 DPR 633/1972) e che l'incarico poteva considerarsi conferito contestualmente alla richiesta di attribuzione della partita IVA come previsto dal DPR 441/1997 art. 1, comma 4. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione, poi ha rinunciato al ricorso il 13 novembre 2019 con la dichiarazione di assenso della controparte.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17

    Riguarda la disciplina del rappresentante fiscale per i soggetti non residenti; la pronuncia di merito ha ritenuto compatibile la nomina anche tramite le comunicazioni previste dall'art. 35.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35

    La Commissione regionale ha interpretato che la comunicazione all'ufficio tramite dichiarazione di inizio attività può valere come nomina del rappresentante fiscale ai fini dell'esercizio del diritto al rimborso/detrazione IVA per i non residenti.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1997, n. 441, art. 1, comma 4

    Ha giustificato l'affermazione che l'incarico al rappresentante fiscale può essere conferito contestualmente alla richiesta di attribuzione della partita IVA.

  • Codice di procedura civile

    articoli 390 e 391 c.p.c.

    Gli articoli sono stati richiamati per disciplinare la rinuncia al ricorso e l'estinzione del giudizio; la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio e disposto la compensazione delle spese di lite in base a tali norme.

Massime di principio

  • Per i soggetti non residenti che intendono esercitare il diritto al rimborso o alla detrazione IVA, la nomina del rappresentante fiscale può essere efficace anche se risultante da una comunicazione all'ufficio (ad es. dichiarazione di inizio attività) e non necessariamente attraverso una separata lettera di conferimento con data certa.
  • La nomina del rappresentante può, in alcuni casi, essere considerata perfezionata contestualmente alla richiesta di attribuzione della partita IVA, sulla base della normativa e degli orientamenti interpretativi richiamati.
  • Se l'amministrazione finanziaria impugna una sentenza ma poi rinuncia al ricorso davanti alla Corte di Cassazione con il consenso della controparte, il processo si estingue e le spese possono essere compensate ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; non vi è pronuncia di merito da parte della Corte Suprema.
  • In giudizi tributari è importante conservare e produrre documentazione idonea a dimostrare la nomina del rappresentante fiscale; tuttavia, la forma della nomina può essere valutata in modo concreto dagli organi giurisdizionali alla luce delle comunicazioni effettivamente rese all'ufficio.
  • La rinuncia al ricorso da parte dell'amministrazione con assenso della controparte è uno strumento che porta all'estinzione del procedimento e può evitare ulteriori oneri processuali e spese per entrambe le parti.

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