Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 17356/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro. Il primo motivo deduceva la violazione di legge in relazione all'art. 474 c.p., ma la Corte di cassazione rileva che tale censura non era stata previamente dedotta come motivo di appello e quindi non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Inoltre, il ricorrente non ha specificamente contestato nel ricorso il riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata. Il secondo motivo invocava l'omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p., ma è ritenuto inammissibile perché consiste nella pedissequa reiterazione delle doglianze già proposte in appello e già disattese, senza una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è fondata, da un lato, sulla novità in cassazione della censura relativa all'art. 474 c.p. e, dall'altro, sulla genericità/non specificità del motivo relativo alla particolare tenuità del fatto, perché meramente riproduttivo di quanto già dedotto in appello.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    La censura di violazione di legge riferita a questa norma non è deducibile per la prima volta in cassazione se non è stata specificamente proposta in appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Le doglianze non previamente dedotte con l'appello, o non specificamente confrontate con il contenuto della decisione impugnata, sono inammissibili in sede di legittimità.

  • art. 131-bis c.p.

    La richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere veicolata in cassazione mediante una mera riproposizione di motivi già esaminati e respinti in appello, senza critica specifica della motivazione di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure nuove rispetto a quelle già devolute al giudice di appello, quando la loro proponibilità sia preclusa dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata: la mera ripetizione dei motivi di appello, già disattesi, non integra un motivo specifico ma solo apparente.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto richiede un confronto effettivo con la motivazione di merito; la semplice reiterazione della richiesta non consente il vaglio di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.