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Sentenza

Sentenza n. 817/2026 - Salerno, Sezione 3

per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza presentata dal sig.-OMISSIS- avanzata in data 29.05.2024 e successivamente reiterata con pec del 17.09.2024, 16.01.2025, 16.04.2025 nel -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202502024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di convocazione per la registrazione del primo ingresso e il rilascio dell'attestazione propedeutica all'ottenimento di un permesso per attesa occupazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza presentata il 29 maggio 2024 e reiterata il 17 settembre 2024, il 16 gennaio 2025 e il 16 aprile 2025, diretta alla convocazione per la registrazione del primo ingresso e al rilascio dell'attestazione necessaria per ottenere un permesso per attesa occupazione. Nel corso del giudizio la Prefettura ha comunicato di avere definito il procedimento il 30 gennaio 2026 mediante l'adozione di un provvedimento di revoca del nulla-osta, notificato all'azienda e al lavoratore. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo tuttavia la liquidazione delle spese e dei compensi difensivi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'intervento del provvedimento prefettizio di revoca del nulla-osta aveva fatto venir meno l'interesse del ricorrente alla decisione sul merito dell'azione avverso il silenzio. Le spese processuali sono state compensate. In considerazione dell'ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio ha liquidato in favore del difensore l'importo forfettario complessivo di euro 1.000,00, oltre IVA e CPA, a titolo di onorari, diritti e spese, applicando i criteri previsti dalla disciplina sul patrocinio a spese dello Stato e dai parametri forensi.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la norma è stata applicata perché l'amministrazione aveva definito il procedimento e il ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel definire il giudizio.

  • art. 82, comma 1, d.P.R. 115/2002

    l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa

    La liquidazione del compenso deve considerare la natura dell'impegno professionale e l'incidenza concreta degli atti compiuti sulla posizione processuale della parte ammessa al patrocinio.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    gli importi spettanti al difensore … sono ridotti della metà

    Prevede la riduzione alla metà degli importi spettanti al difensore nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.

  • art. 4, comma 2, D.M. 140/2012

    nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione

    Individua i criteri per determinare il compenso professionale in relazione al valore, alla natura, alla complessità e all'urgenza della controversia.

  • art. 9 D.M. 140/2012

    per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, …. si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà

    Impone una valutazione specifica dell'incidenza concreta dell'attività difensiva e prevede, di regola, la riduzione alla metà degli importi.

  • art. 11, comma 1, D.M. 140/2012

    il giudice può sempre diminuire ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete …

    Consente un'ulteriore riduzione del compenso in ragione delle circostanze concrete.

  • art. 4, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate

    Individua i parametri generali per la liquidazione del compenso professionale e consente la variazione rispetto ai valori medi delle tabelle.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione definisce il procedimento e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La definizione del procedimento amministrativo intervenuta durante il processo determina il venir meno dell'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio, anche quando l'atto sopravvenuto non costituisca l'accoglimento sostanziale della pretesa originaria, se il ricorrente non intende proseguire il giudizio.
  • Nel patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso al difensore deve essere determinata considerando la concreta incidenza dell'attività svolta sulla posizione processuale dell'assistito, la natura e complessità della controversia e le riduzioni previste dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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