Cassazione Penale, Sentenza n. 33031/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Alloni era stato condannato per il delitto previsto dall'art. 353 cod. pen. (turbata libertà degli incanti) perché, quale legale rappresentante dell'associazione sportiva ASG SPORT, nella domanda di partecipazione a una gara indetta dal Comune di Battuda per la gestione della piscina comunale aveva attestato falsamente l'iscrizione dell'associazione nel registro del CONI, ottenendo così punteggio aggiuntivo che permise l'aggiudicazione dell'appalto. In appello la condanna e le statuizioni risarcitorie a favore della parte civile erano state confermate. Il ricorrente ha impugnato denunciando vizi di motivazione sia sull'elemento oggettivo (sostenendo la retroazione degli effetti dell'iscrizione) sia sul dolo, rilevando che al momento della presentazione dell'offerta l'iscrizione formale non risultava ancora perfezionata ma era stata richiesta dall'ente affiliante (OPES) e l'imputato riteneva in buona fede che la procedura si sarebbe completata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione al vizio di motivazione circa il dolo. Pur escludendo rilevanza alla presunta efficacia retroattiva dell'iscrizione (dato che al momento della gara il requisito non era presente), la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non abbia adeguatamente motivato la conclusione sul fatto che Alloni avesse l'animus decipiendi. La Cassazione ha osservato che la produzione di un titolo relativo a un'annualità precedente con il contemporaneo rapido avvio della procedura di iscrizione da parte dell'ente affiliante può essere coerente con una buona fede dell'offerente e non è di per sé conclusiva circa l'intento di ingannare. Perciò la sentenza è stata annullata e il processo rinviato ad altra sezione della Corte d'appello per un nuovo esame, con istruzioni di valutare specificamente l'esistenza o meno del dolo.
Norme richiamate
art. 353 cod. pen.
Il reato di turbata libertà degli incanti richiede, oltre all'elemento oggettivo consistente in un'attività ingannatoria idonea ad alterare la gara, anche il dolo; la condotta deve essere connotata da una dimensione decettiva che abbia incidenza sull'esito o sul regolare svolgimento della gara
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 8020 del 11/11/2015 (dep. 2016), Lazzari, Rv. 266332
Richiamata come principio secondo cui il "mezzo fraudolento" nella turbata libertà degli incanti corrisponde a un'attività ingannatoria idonea a compromettere la libera partecipazione alla gara; la connotazione decettiva è elemento essenziale della fattispecie
Massime di principio
- La mera produzione in gara di un documento che attesta un titolo riferito a un periodo antecedente a quello richiesto non è, di per sé, prova sufficiente dell'intento di ingannare: va valutato il contesto, le attività svolte per ottenere la regolarizzazione e la condotta complessiva dell'offerente
- Se al momento della presentazione dell'offerta il requisito formale non è ancora perfezionato ma sono state compiute azioni rilevanti e documentabili (es. richiesta all'ente affiliante, delega delle formalità, comunicazioni con l'ente certificatore), ciò può configurare una buona fede idonea ad escludere il dolo
- Il dolo nella turbata libertà degli incanti richiede prove specifiche di volontà ingannatoria (es. accorgimenti volti a nascondere l'inefficacia del titolo, dichiarazioni palesemente mendaci sapendo l'assenza del requisito); l'accertamento di tali elementi è di merito e richiede motivazione logica e puntuale
- Quando la prova sulla soggettività del reato è incerta o le inferenze logiche del giudice di merito non sono sufficientemente persuasive, la Corte suprema può annullare con rinvio per un nuovo esame di fatto e motivazionale
- In procedimento per turbata libertà degli incanti è essenziale distinguere l'elemento oggettivo (allegazione di un titolo inesistente o inefficace) dalla soggettività (coscienza e volontà di ingannare); la buona fede dell'agente può escludere il dolo anche quando l'allegazione si riveli materiale falsa
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