Sentenza del 13/02/2018 n. 628 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso di intimazione al pagamento - ipotesi di "inammissibilità manifesta" - impugnazione principale inammissibile ex art. 53 co. 2 del d.lgs n. 546 del 1992 - impugnazione incidentale efficace e operativa - Provvedimenti motivati "per relationem" - Legittimi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impugnazione riguardava un avviso di intimazione al pagamento. L'appello principale è stato ritenuto manifestamente inammissibile perché non è stata effettuata, presso la segreteria della Commissione Tributaria, la prescritta costituzione mediante deposito dell'atto di appello e dei relativi documenti, come richiesto dall'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. Nel giudizio è stata inoltre esaminata la validità della motivazione per relationem dell'atto tributario, con riferimento all'obbligo di allegare gli atti richiamati previsto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000.
La decisione
L'appello principale è stato dichiarato inammissibile per l'omesso deposito presso la segreteria della Commissione Tributaria. Tale pronuncia non ha travolto l'appello incidentale, purché tempestivamente proposto entro il termine per impugnare: l'impugnazione incidentale è stata quindi ritenuta efficace e operativa anche in presenza dell'inammissibilità dell'appello principale. È stata inoltre ritenuta legittima la motivazione per relationem quando il contribuente abbia già avuto piena e legale conoscenza dell'atto richiamato per effetto di una precedente notificazione, senza necessità di una nuova allegazione meramente formale.
Norme richiamate
Art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
L'omissione di deposito presso la segreteria della Commissione Tributaria determina un'ipotesi di "inammissibilità manifesta" dell'appello.
Il mancato deposito dell'appello e degli atti richiesti presso la segreteria del giudice tributario comporta l'inammissibilità dell'impugnazione principale, senza che sia necessario esaminare il merito.
Art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000
Deve essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso.
L'obbligo di allegazione non opera in modo meramente formalistico quando il contribuente abbia già avuto piena e legale conoscenza dell'atto richiamato, ad esempio per effetto di una precedente notificazione. La norma deve essere interpretata preservando la funzione di garanzia senza creare invalidità irragionevoli.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il rispetto degli adempimenti formali di deposito dell'appello è essenziale: la loro omissione può determinare l'inammissibilità immediata dell'impugnazione, indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni.
- L'inammissibilità dell'impugnazione principale non rende automaticamente inefficace l'impugnazione incidentale, se quest'ultima è stata proposta tempestivamente e autonomamente entro il termine previsto per impugnare.
- La motivazione per relationem di un atto tributario è generalmente legittima quando il documento richiamato è stato già notificato o comunque legalmente conosciuto dal contribuente; non è necessaria una nuova allegazione puramente formale.
- Gli obblighi procedurali devono essere interpretati in funzione della tutela effettiva del diritto di difesa: la violazione formale rileva soprattutto quando impedisce al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa o di contestarla adeguatamente.
- La tempestività e la corretta formalizzazione di ogni impugnazione devono essere valutate separatamente: l'esito negativo dell'appello principale non determina necessariamente l'esito dell'impugnazione incidentale.
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