Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1659/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento - del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, L. 241/1990, sulle due istanze di accesso agli atti trasmesse ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 6 agosto 2025 a mezzo PEC dalla ricorrente (protocollo n. 24773/2025 e 24811/2025) e del rigetto alla domanda di accesso agli atti presentata in data 25 luglio 2025 (protocollo n. 23439/2025) per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nelle medesime istanze; - nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti. Nonché per la declaratoria di accertamento del diritto della Ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti documenti oggetto delle istanze di accesso, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di esibizione della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202512371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego tacito sulle istanze di accesso del 6 agosto 2025 e nota comunale del 12 settembre 2025, relativa alla richiesta di documentazione su uno scarico di piscina pertinenziale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un immobile identificato catastalmente al foglio 27, particella 349, riferiva di avere appreso dell’allaccio al proprio scarico fognario di un ulteriore tubo proveniente da una proprietà confinante, con possibile collegamento indiretto di altri immobili limitrofi. Assumeva inoltre di essere venuta a conoscenza di una dichiarazione di assenso, apparentemente sottoscritta anche da lei, relativa all’allaccio di immobili di terzi al proprio scarico, della cui genuinità contestava la veridicità. Per tutelare i propri diritti, anche nell’ambito di un giudizio civile pendente, presentava istanze di accesso documentale. L’istanza del 25 luglio 2025 riguardava la documentazione relativa allo scarico di una piscina pertinenziale sita in via Colle Mainello n. 6, di proprietà di un privato; le istanze del 6 agosto 2025 riguardavano, rispettivamente, la dichiarazione di assenso e la conseguente autorizzazione all’allaccio alla pubblica fognatura, nonché ulteriori autorizzazioni relative ad immobili individuati catastalmente. Il Comune riscontrava la prima istanza indicando di avere agli atti soltanto un’autorizzazione allo scarico già trasmessa e invitando la ricorrente a fornire ulteriori elementi per circoscrivere la ricerca. Sulle istanze del 6 agosto 2025 si formava invece il silenzio-rigetto. La ricorrente deduceva l’illegittimità del diniego espresso e tacito, sostenendo la propria legittimazione e il proprio interesse all’ostensione dei documenti ai fini della tutela giudiziale dei propri diritti.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Quanto alle istanze del 6 agosto 2025, il TAR ha riconosciuto la natura di accesso difensivo delle richieste, poiché la ricorrente aveva rappresentato in modo sufficientemente puntuale la necessità dei documenti per dimostrare, nel giudizio civile pendente, la presunta abusività degli allacci eseguiti da terzi. Il giudice ha richiamato il bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza: anche quando i documenti riguardano la vita privata o interessi riservati di soggetti pubblici o privati, l’accesso deve essere garantito se la conoscenza è necessaria per curare o difendere un interesse giuridico, purché la finalità difensiva sia specificamente indicata nell’istanza. Nel caso concreto, il Comune non aveva dedotto alcun pregiudizio alla riservatezza dei controinteressati, che non avevano formulato una motivata opposizione. Il diniego tacito è stato quindi annullato ed è stato ordinato al Comune di ostendere la documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Quanto alla nota comunale del 12 settembre 2025, il ricorso è stato respinto: la ricorrente non aveva contestato in modo concreto l’insufficienza della documentazione già trasmessa, né aveva dimostrato l’indispensabilità di ulteriore documentazione o la persistenza dell’interesse all’accesso, limitandosi ad affermare apoditticamente che la richiesta fosse specifica e circoscritta. Le spese sono state compensate per metà e poste per la restante metà a carico del Comune, liquidata in 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplinano l’accesso ai documenti amministrativi; il diritto è stato riconosciuto per le istanze del 6 agosto 2025 in quanto funzionale alla tutela giudiziale di un interesse giuridico.

  • art. 24, comma 1, l. 241/1990

    Prevede ipotesi di esclusione dalla conoscibilità dei documenti amministrativi, fatte salve le ulteriori regole applicabili all’accesso difensivo.

  • art. 24, comma 6, lett. d), l. 241/1990

    la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari

    Consente limitazioni dell’accesso per esigenze di tutela della riservatezza, che devono essere bilanciate con il diritto di accesso difensivo.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici

    Impone di garantire l’accesso quando la conoscenza dei documenti sia necessaria alla cura o difesa di un interesse giuridico. Nel bilanciamento con la riservatezza, il criterio applicabile è quello generale della necessità, non quello della stretta indispensabilità o della parità di rango, purché la finalità difensiva sia rappresentata in modo puntuale e specifico.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accesso è stato impugnato come diniego tacito e annullato con riferimento alle richieste del 6 agosto 2025.

  • art. 3, comma 2, d.P.R. 184/2006

    La mancata opposizione motivata dei controinteressati è stata valorizzata dal giudice nel bilanciamento tra accesso e riservatezza.

Massime di principio

  • L’accesso difensivo può essere riconosciuto quando il richiedente rappresenti in modo puntuale e specifico che la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere un proprio interesse giuridico, anche in vista di un giudizio già pendente.
  • Nel bilanciamento tra accesso difensivo e tutela della riservatezza, il parametro ordinario è quello della necessità della conoscenza ai fini della cura o difesa dell’interesse giuridico; non trovano applicazione, in via generale, i più rigorosi criteri della stretta indispensabilità o della parità di rango, riferiti a particolari categorie di dati.
  • La tutela della riservatezza dei controinteressati non giustifica il diniego dell’accesso difensivo quando l’amministrazione non dimostri o non rappresenti uno specifico pregiudizio e i controinteressati non formulino una motivata opposizione.
  • L’istante che impugna un diniego di accesso deve contestare concretamente l’insufficienza della documentazione già ostesa e dimostrare la persistente necessità o indispensabilità degli ulteriori documenti richiesti; una mera affermazione apodittica della specificità della domanda non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.