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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11659/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma indirettamente la tenuta della sentenza di appello, che aveva ritenuto provata la responsabilità per l'indebito utilizzo della carta di credito e per la ricettazione del telefono cellulare.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 17/06/2025. La fattispecie concreta riguarda, da un lato, l'indebito utilizzo di una carta di credito appartenente alla persona offesa, ricondotto al reato di cui all'art. 493-ter c.p.; dall'altro, la ricettazione di un telefono cellulare, contestata ai sensi dell'art. 648 c.p. Il primo motivo deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova sull'affermazione di responsabilità per l'art. 493-ter c.p., ma la censura mira in sostanza a una rivalutazione del compendio probatorio. Il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 648 c.p. per la pretesa mancata declaratoria di nullità del verbale di rinvenimento, censura che la Corte reputa mera reiterazione di doglianze già disattese in appello. La sentenza impugnata aveva già ritenuto, con motivazione congrua, che emergesse la responsabilità dell'imputato per l'indebito utilizzo della carta e che la disponibilità del telefono cellulare, in assenza di una spiegazione attendibile della sua provenienza, integrasse prova della ricettazione.

Norme richiamate

  • art. 493-ter c.p.

    La Corte richiama il reato come titolo di responsabilità per l'indebito utilizzo della carta di credito della persona offesa, ritenendo inammissibile la censura che mira a rivalutare il merito della prova.

  • art. 648 c.p.

    La Corte conferma che, in presenza della disponibilità della refurtiva e in mancanza di una spiegazione attendibile della sua origine, può ritenersi provata la ricettazione; la doglianza sulla nullità del verbale di rinvenimento è reputata non deducibile perché già proposta e disattesa in appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge, vizio di motivazione o travisamento della prova, si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato e congruamente apprezzato nei gradi di merito.
  • La deduzione di un vizio processuale o probatorio è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già sollevate in appello e puntualmente disattese con motivazione specifica dalla sentenza impugnata.
  • Ai fini della ricettazione, la disponibilità del bene di provenienza illecita, in assenza di elementi univoci che colleghino l'imputato al reato presupposto, può fondare la responsabilità se l'interessato non fornisce una spiegazione attendibile della lecita provenienza del bene.
  • La Corte di cassazione non interviene sulla ricostruzione dei fatti quando i giudici di merito abbiano motivato in modo logico e coerente l'affermazione di responsabilità, essendo preclusa una revisione del giudizio di fatto in assenza di specifiche violazioni di legge realmente deducibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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