Sentenza n. 900/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento di diniego -OMISSIS- del 9.7.2024, notificato il 9.7.2024, in ordine alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/01, come recepito dalla l.r. n. 16/2016, per la realizzazione delle opere eseguite nell’immobile di via -OMISSIS-, piano secondo, censito al NCEU al foglio -OMISSIS-; - della nota del 25.3.2024 citata nell’atto di diniego; - nonché di ogni altro atto, provvedimento e documento comunque richiamato, nonché pregresso, collegato, prodromico e, comunque, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 relativo all'ampliamento di un balcone e alla realizzazione di una tettoia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale del 9 luglio 2024, adottato su un'istanza di accertamento di conformità relativa a opere abusive accertate dalla Polizia Municipale e già oggetto di ordinanza di demolizione. Il Comune ha motivato il diniego rilevando la mancata ottemperanza all'ingiunzione di demolizione e, soprattutto, la difformità delle opere dal piano regolatore vigente, con riferimento all'art. 13, punto 2, della Scheda norma P3b, che impone l'impiego di materiali, tecnologie e colori legati alla tradizione storica. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, la violazione del contraddittorio procedimentale per la mancata allegazione al diniego della nota del 25 marzo 2024 richiamata nell'atto; l'insufficienza della motivazione, anche per l'omessa ponderazione tra interesse pubblico e interesse privato e per la mancata considerazione del legittimo affidamento derivante dal tempo trascorso; l'erroneo mancato richiamo agli artt. 34, 34-bis e 34-ter d.P.R. 380/2001; nonché l'impossibilità di ripristinare i luoghi mediante demolizione. Il ricorrente, tuttavia, non ha contestato né dimostrato il requisito della doppia conformità urbanistica ed edilizia richiesto per la sanatoria ordinaria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via decisiva, ha rilevato che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 presuppone la doppia conformità dell'intervento, sia alla disciplina vigente al momento della realizzazione sia a quella vigente al momento della domanda, e che l'onere di provarla grava interamente sul richiedente. Poiché il diniego era motivato dalla difformità delle opere dal PRG e il ricorrente non aveva contestato né provato tale presupposto, la domanda è risultata infondata. Il giudice ha comunque esaminato gli ulteriori profili: la mancata allegazione della nota richiamata non determina l'annullabilità, poiché il contenuto della nota era riportato nel provvedimento e si trattava di esercizio di potere vincolato, con applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990; la motivazione era sufficiente, essendo indicata la ragione ostativa della mancanza della doppia conformità, senza necessità di bilanciare interessi contrapposti o tutelare un affidamento fondato sul mero decorso del tempo; gli artt. 34, 34-bis e 34-ter d.P.R. 380/2001 disciplinano fattispecie diverse dall'accertamento di conformità; l'impossibilità di demolire l'opera riguarda eventualmente l'ordinanza di demolizione o i successivi atti esecutivi, non il diniego di sanatoria. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, tenuto conto della natura meramente formale delle difese comunali.
Norme richiamate
art. 36, comma 1, d.P.R. 380/2001
In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, (...) possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Il permesso di costruire in sanatoria ordinaria è subordinato alla doppia conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento, riferita sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda; il richiedente deve fornire la relativa prova.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Le violazioni procedimentali o formali non comportano l'annullamento quando il provvedimento è vincolato e sia palese che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso; tale regola è stata applicata alla mancata allegazione della nota richiamata nel diniego.
art. 34 d.P.R. 380/2001
Disciplina gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire e non costituisce la disciplina applicabile al rilascio del permesso di costruire in sanatoria oggetto del giudizio.
art. 34-bis d.P.R. 380/2001
Disciplina le tolleranze costruttive e non l'accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001.
art. 34-ter d.P.R. 380/2001
Disciplina casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo e non il permesso di costruire in sanatoria oggetto del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 può essere rilasciato solo quando l'intervento sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda; la prova della doppia conformità grava interamente sul richiedente.
- Quando il diniego di sanatoria è motivato dalla difformità dell'opera rispetto alla disciplina urbanistica vigente e il richiedente non contesta né dimostra la doppia conformità, il ricorso contro il diniego deve essere respinto.
- Il diniego di accertamento di conformità fondato sull'assenza della doppia conformità costituisce esercizio di potere vincolato; pertanto, le violazioni procedimentali o formali non determinano l'annullamento se è palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
- Nel procedimento di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, una volta accertata l'assenza della doppia conformità, l'amministrazione non deve effettuare un bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato né motivare sulla prevalenza dell'interesse pubblico; il mero decorso del tempo non fonda, di per sé, un legittimo affidamento contrario al diniego.
- Le disposizioni sugli interventi in parziale difformità, sulle tolleranze costruttive e sui casi particolari di parziale difformità non sono pertinenti alla domanda di accertamento di conformità disciplinata dall'art. 36 d.P.R. 380/2001.
- Le questioni relative all'impossibilità materiale di demolire l'opera abusiva attengono all'ordinanza di demolizione o ai successivi atti esecutivi e non incidono, in quanto tali, sulla legittimità del diniego di sanatoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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