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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36111/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionaria riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa alle imposte comunali sulla pubblicità dovute per l'anno 2008 al Comune di Montesilvano, emessa nei confronti di un socio illimitatamente responsabile di una società di persone già cancellata dal registro delle imprese. Il giudice di appello aveva respinto l'impugnazione dell'ufficio/concessionario della riscossione, ritenendo: da un lato, che la richiesta di rateizzazione e il successivo pagamento delle rate non integrassero acquiescenza o rinuncia alla contestazione, sicché non vi fosse cessazione della materia del contendere; dall'altro, che il socio non fosse responsabile dei debiti societari, poiché la cancellazione della società era anteriore alla notifica dell'ingiunzione fiscale e non era stata provata la percezione di somme in sede di liquidazione. Il ricorso per cassazione proponeva due motivi: 1) violazione dell'art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere in ragione dell'integrale pagamento del tributo dopo la proposizione del ricorso; 2) violazione degli artt. 2267 e 2495 c.c., per avere escluso la responsabilità del socio illimitatamente responsabile per i debiti tributari della società estinta.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e fondato il secondo, ma ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio per difetto di integrità del contraddittorio, poiché non avevano partecipato tutti i soci della società di persone estinta, litisconsorti necessari quali successori nei rapporti obbligatori della società. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa alla Commissione tributaria provinciale di Pescara in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 e riesamini la controversia, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992

    La cessazione della materia del contendere non deriva automaticamente dal pagamento sopravvenuto del tributo; occorre che siano venute meno le ragioni di contrasto e che il giudice ne valuti gli effetti, anche in difetto di conclusioni conformi delle parti.

  • art. 2267 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2291 c.c. per affermare la responsabilità del socio di società di persone per le obbligazioni sociali, comprese quelle tributarie.

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese non estingue i debiti sociali, che si trasferiscono ai soci secondo il regime di responsabilità proprio della società estinta.

  • art. 2291 c.c.

    Il socio di società in nome collettivo risponde solidalmente e illimitatamente dei debiti sociali, senza esclusione per i rapporti tributari in mancanza di una specifica deroga.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario deve essere integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società estinta, in quanto successori processuali dell'ente.

  • art. 110 c.p.c.

    I soci subentrano nella legittimazione processuale della società estinta quali successori, con conseguente necessità della loro partecipazione al giudizio.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Indicata come base del procedimento camerale in Cassazione per la trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la cessazione della materia del contendere non si verifica per il solo fatto del pagamento del tributo in corso di causa: è necessario che il pagamento elimini realmente il contrasto e che non permanga l'interesse alla decisione, specie quando il contribuente non abbia rinunciato alla domanda di accertamento dell'inesistenza del debito.
  • La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese non estingue i debiti sociali, che si trasferiscono ai soci; per i soci illimitatamente responsabili, il creditore può agire per l'intero debito sociale anche per crediti di natura tributaria.
  • Nelle controversie relative a debiti di società di persone estinte, i soci sono litisconsorti necessari per ragioni processuali, poiché succedono alla società nella legittimazione processuale; l'omessa partecipazione di tutti i soci determina la nullità dell'intero giudizio.
  • Il pagamento effettuato dal debitore per evitare azioni esecutive, senza rinuncia all'azione di accertamento del debito, non comporta di per sé cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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