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Ordinanza

Ordinanza n. 79/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nove provvedimenti prefettizi di decadenza da nulla osta al lavoro subordinato rilasciati per cittadini del Bangladesh

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i nove provvedimenti con cui la Prefettura di Mantova, in data 18 agosto 2025, ha dichiarato la decadenza di altrettanti nulla osta al lavoro subordinato, rilasciati il 2 gennaio 2024 e validi per sei mesi. I lavoratori stranieri avevano presentato domanda di visto d’ingresso presso l’Ambasciata d’Italia in Bangladesh il 31 marzo 2024, quindi entro il periodo di validità dei nulla osta. L’Ambasciata, tuttavia, non avrebbe rispettato il termine di trenta giorni previsto dall’art. 31, comma 8, d.P.R. 394/1999 e, per quanto risultava, non avrebbe successivamente definito le istanze. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della decadenza, sostenendo che l’impossibilità di utilizzare i nulla osta non fosse imputabile agli interessati e che la sopravvenuta disciplina speciale per i cittadini del Bangladesh imponesse alla Prefettura lo svolgimento delle verifiche previste dalla legge e l’adozione di un provvedimento espresso di conferma o revoca.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ravvisando, a un sommario esame, sufficienti profili di fondatezza. Secondo il Collegio, l’art. 3 d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024, ha sospeso l’efficacia dei nulla osta già emessi in favore di lavoratori cittadini del Bangladesh, salvo il caso di rilascio del visto, fino alla conferma espressa dello Sportello unico per l’immigrazione sul positivo espletamento delle verifiche relative al rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all’art. 24-bis d.lgs. 286/1998. La Prefettura, pertanto, avrebbe dovuto svolgere le verifiche necessarie, anche tramite l’Ispettorato del lavoro, e concludere il procedimento con un provvedimento espresso e congruamente motivato di conferma o revoca; non poteva invece dichiarare la decadenza per il mero decorso del termine di validità, poiché i nulla osta non erano stati utilizzati per effetto della mancata definizione delle domande di visto. L’inerzia dell’Ambasciata non può ricadere sugli interessati mediante una conseguenza gravemente pregiudizievole quale la decadenza dei nulla osta. La Prefettura è stata ordinata di riaprire il procedimento e riesaminare le istanze, depositando entro il 30 aprile 2026 un provvedimento espresso di conferma o revoca. Il TAR ha inoltre precisato che la sopravvenuta insufficienza delle quote disponibili nell’ambito dei flussi programmati per il 2023 non può, da sola, costituire motivo sufficiente per negare la conferma espressa dei nulla osta. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata all’udienza camerale del 13 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai fini del riesame del provvedimento impugnato.

  • art. 31, comma 8, d.P.R. 394/1999

    termine di trenta giorni per evadere le istanze di visto d’ingresso

    Il termine per la definizione delle istanze di visto non è stato rispettato dall’Ambasciata; tale inerzia non può tradursi automaticamente nella decadenza dei nulla osta.

  • art. 3 d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024

    salvo che sia stato rilasciato il visto d’ingresso, l’efficacia dei nulla osta già emessi in favore di lavoratori cittadini del Bangladesh “è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l’immigrazione del positivo espletamento delle verifiche”

    La disposizione impone, per i nulla osta già emessi in favore di cittadini del Bangladesh e non seguiti dal rilascio del visto, lo svolgimento delle verifiche previste e la conclusione con un provvedimento espresso di conferma o revoca; esclude la mera declaratoria di decadenza per decorso del termine.

  • art. 24-bis d.lgs. 286/1998

    Costituisce il parametro dei requisiti e delle procedure da verificare da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nell’ambito del procedimento di conferma o revoca dei nulla osta.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta sospende l’efficacia di nulla osta al lavoro già rilasciati in favore di cittadini di uno specifico Stato fino alla conferma espressa del positivo espletamento di verifiche, l’amministrazione competente deve riaprire o proseguire il procedimento e concluderlo con un provvedimento espresso e congruamente motivato di conferma o revoca.
  • Il mero decorso del termine di validità del nulla osta non legittima la declaratoria di decadenza quando il nulla osta non è stato utilizzato perché l’autorità consolare non ha definito tempestivamente la domanda di visto presentata entro il periodo di validità.
  • L’inerzia dell’autorità consolare nella trattazione della domanda di visto non può essere posta a carico del richiedente mediante la perdita automatica dell’efficacia del nulla osta, ove la disciplina applicabile imponga una successiva verifica amministrativa espressa.
  • La sopravvenuta insufficienza delle quote disponibili nei flussi programmati non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente per negare la conferma espressa di nulla osta già rilasciati, senza lo svolgimento e la valutazione delle verifiche prescritte dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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