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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 449/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. del 29/03/2021 che aveva rigettato l'opposizione alla decisione di rigetto dell'istanza di restituzione dell'unità immobiliare confiscata. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 12-sexies D.L. n.306/1992 per mancata valutazione della sproporzione tra il valore dell'immobile e le disponibilità economiche di Giovanni Palmiro Orrù (con riferimento al fatto che l'assegno emesso da Zaphiro Immobiliare s.r.l. non sarebbe stato incassato). Il secondo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 676 c.p.p. per non aver esaminato adeguatamente le potenziali pretese civilistiche di terzi sull'immobile, secondo le censure svolte dalla parte opponente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che Toccacieli non fosse legittimata a proporre l'opposizione/ex ricorso perché era parte nel procedimento penale di merito nel quale era stata disposta la confisca (sentenza ex art. 444 c.p.p. del 10/02/2014, divenuta irrevocabile il 10/02/2015); il principio applicato è che il provvedimento di confisca contenuto nella sentenza fa stato nei confronti di chi ha partecipato al giudizio di merito, per cui solo i terzi che non sono stati parti nel processo possono far valere diritti sull'oggetto confiscato davanti al giudice dell'esecuzione. Inoltre, la Corte osserva che la Toccacieli, nella sua qualità di procuratrice di Zaffini, non poteva impugnare perché Zaffini non risultava costituita nel processo di esecuzione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 352)

    Disciplina la confisca per reati previsti dalla normativa antimafia; la Corte lo considera norma di riferimento per la valutazione della titolarità del bene confiscato e per il regime di impugnabilità in sede di esecuzione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riguarda la pronuncia di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza emessa ex art. 444 è stata ritenuta assimilabile alla sentenza di condanna che fa stato nei confronti delle parti processuali.

  • art. 667, comma quarto, cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa all'esecuzione e alla legittimazione ad agire davanti al giudice dell'esecuzione; qui richiamata per la regola della legittimazione soggettiva.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Regola l'opposizione all'esecuzione di provvedimenti ablatori e i relativi requisiti soggettivi per proporla; la Corte sottolinea che chi era parte nel processo di merito non può utilizzare tale rimedio per rimettere in discussione la confisca irrevocabile.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 3311 dell'11/11/2011 (Lonati) e altri precedenti citati

    Principio consolidato: la confisca contenuta nella sentenza fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al giudizio di merito; solo i terzi non parti possono far valere diritti sui beni confiscati davanti al giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Chi è parte nel processo penale che pronuncia la confisca (anche con sentenza ex art. 444 c.p.p.) non è legittimato a impugnare davanti al giudice dell'esecuzione la fondatezza della confisca: tale impugnazione spetta solo a terzi estranei al processo di merito.
  • La legittimazione a proporre opposizione in sede di esecuzione richiede che il soggetto che agisce non abbia già partecipato al procedimento che ha disposto la confisca; va dunque verificata la qualità processuale del ricorrente nel giudizio di merito.
  • La contestazione di profili sostanziali (es. sproporzione tra valore del bene e disponibilità economiche del condannato) deve essere sollevata nei modi e nei tempi consentiti dal processo penale di merito o dal rimedio disponibile ai terzi non parti; non sempre è ammissibile affrontarla in sede di esecuzione da parte di chi era parte nel giudizio di merito.
  • La rappresentanza di un soggetto non costituito nel processo di esecuzione non conferisce automaticamente legittimazione: prima di impugnare occorre accertare la posizione processuale del rappresentato e la sua effettiva partecipazione alla fase esecutiva.
  • Per chi intende far valere pretese di terzi sull'immobile confiscato è essenziale provare di non essere stato parte nel procedimento penale che ha disposto la confisca e di avere titoli autonomi che giustificano l'intervento davanti al giudice dell'esecuzione.

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