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Sentenza

Sentenza del 22/05/2019 n. 13775 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato all'associazione, per l'anno d'imposta 2007, la natura non commerciale e il conseguente diritto alle agevolazioni fiscali riservate alle associazioni sportive dilettantistiche. L'accertamento si fondava sull'omessa dichiarazione dei redditi, sulla presunta prevalenza dell'attività commerciale e su alcune carenze statutarie, tra cui la mancata previsione del divieto di distribuzione degli utili e del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche analoghe in altre associazioni. L'associazione ha sostenuto che lo statuto vigente nel 2007 prevedeva già il divieto di distribuzione degli utili e la devoluzione del patrimonio a finalità analoghe o di pubblica utilità, e che il divieto per gli amministratori non doveva necessariamente essere inserito nello statuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'associazione e rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che la CTR non aveva esaminato lo statuto effettivamente vigente nel 2007, registrato nel 1998, che conteneva il divieto di distribuzione degli utili e la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento. Ha inoltre stabilito che, nell'anno 2007, la mancata previsione statutaria del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche in altre associazioni sportive non poteva essere considerata, da sola, elemento per qualificare l'associazione come ente commerciale, trattandosi di un divieto previsto dalla legge come norma di comportamento. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 148, comma 8

    Il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione; l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

    Le clausole relative al divieto di distribuzione degli utili e alla destinazione del patrimonio in caso di scioglimento sono requisiti statutari rilevanti per il riconoscimento del regime fiscale agevolato degli enti non commerciali. Nel caso concreto tali clausole risultavano presenti nello statuto vigente nel 2007.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, comma 18

    Disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

    La norma aveva originariamente previsto il divieto tra i contenuti dello statuto o dell'atto costitutivo delle associazioni sportive dilettantistiche.

  • Legge 21 maggio 2004, n. 128, art. 4, comma 2, che ha introdotto l'art. 90, comma 18-bis, della Legge n. 289 del 2002

    È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata.

    Dal 2004 il divieto non costituisce più necessariamente una clausola statutaria, ma opera come norma legale di comportamento. Pertanto, per il 2007, la sua omissione dallo statuto non può determinare automaticamente la perdita della qualifica di ente non commerciale.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4, comma 7

    La disposizione è richiamata nel quadro dei requisiti fiscali applicabili alle associazioni e della distinzione tra attività istituzionale e attività commerciale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    L'Agenzia aveva denunciato la possibile proposizione in appello di domande o eccezioni nuove, ma la Corte ha ritenuto che la CTR avesse implicitamente respinto l'eccezione, escludendo il vizio di omessa pronuncia.

Massime di principio

  • Per valutare il diritto alle agevolazioni fiscali di un'associazione sportiva dilettantistica occorre esaminare lo statuto effettivamente vigente nell'anno d'imposta contestato, non uno statuto diverso o l'atto costitutivo in modo generico.
  • La presenza nello statuto del divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili e dell'obbligo di devoluzione del patrimonio costituisce un elemento centrale per mantenere la qualifica di ente non commerciale.
  • La mancata previsione statutaria del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche in altre associazioni sportive non comporta automaticamente, per gli anni successivi alla modifica normativa del 2004, la perdita delle agevolazioni: il divieto opera come obbligo legale di comportamento.
  • L'amministrazione finanziaria deve valutare complessivamente l'effettiva attività dell'associazione, la documentazione contabile, la democraticità della vita associativa e il rispetto sostanziale dei requisiti, senza fondare la riqualificazione commerciale su una clausola statutaria erroneamente ritenuta assente.
  • In sede di legittimità, l'omesso esame di uno statuto decisivo e prodotto in giudizio può comportare la cassazione della sentenza con rinvio, senza che ciò determini necessariamente la definitiva vittoria sul merito fiscale.

Testo integrale

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