Sentenza n. 410/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del rigetto scia prot.-OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della SCIA relativa all'ampliamento dell'abitazione, al cambio di destinazione d'uso del piano terra e al recupero residenziale del volume di un magazzino agricolo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il rigetto comunale della SCIA presentata per ampliare un’abitazione mediante l’utilizzo di una porzione del magazzino agricolo adiacente, trasformando a residenza l’intero piano terra e recuperando a fini residenziali il volume esistente. Hanno dedotto che il Comune avrebbe erroneamente esaminato la pratica soltanto alla luce dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale Lazio n. 21/2009, senza considerare anche l’art. 3 della medesima legge. Hanno inoltre contestato la mancata applicazione della nozione civilistica di pertinenza e sostenuto che la SCIA possedesse tutti i requisiti per essere accolta. Infine, hanno invocato una comunicazione comunale precedente, ritenendola ammissiva della conformità dell’intervento e, quindi, sintomatica di contraddittorietà dell’azione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile la disciplina dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale Lazio n. 21/2009 soltanto agli interventi di recupero residenziale di volumi accessori e pertinenziali, chiarendo che la pertinenza urbanistico-edilizia ha contenuto più ristretto rispetto alla pertinenza civilistica ex art. 817 c.c. Essa richiede un’opera di modesta entità, priva di autonoma funzionalità e di autonomo valore di mercato, oggettivamente asservita all’edificio principale e tale da non determinare un maggiore carico urbanistico. Il magazzino agricolo non è stato ritenuto pertinenza dell’abitazione, poiché funzionalmente asservito al fondo agricolo. È stata quindi ritenuta ragionevole la previsione della delibera della Giunta regionale Lazio n. 184 dell’8 maggio 2012, punto 12, che esclude gli annessi agricoli dall’ambito applicativo dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 21/2009. Il precedente giurisprudenziale invocato dai ricorrenti non è stato considerato vincolante né pertinente alla fattispecie. Il TAR ha inoltre escluso la contraddittorietà derivante dalla comunicazione comunale dell’8 giugno 2017, ritenendo che essa si limitasse a richiedere la documentazione necessaria e a prospettare la regolarizzazione degli atti, senza esprimere un accoglimento dell’istanza. Infine, ha ritenuto legittimo che il Comune non avesse esaminato l’applicabilità dell’art. 3 della legge regionale n. 21/2009, poiché l’interessato aveva prospettato tale base normativa soltanto in sede di autotutela e non durante il procedimento. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, lettera b), l.r. Lazio n. 21/2009
interventi di recupero a fini residenziali di volumi accessori e pertinenziali degli edifici di cui all'articolo 2, comma 1, a destinazione prevalentemente residenziale, ubicati in zone destinate urbanisticamente all'agricoltura, purché il cambio di destinazione d'uso non superi il 50 per cento della superficie della parte residenziale preesistente e comunque entro il limite di cui alla lettera a)
La disposizione non si applica agli annessi agricoli privi di un rapporto pertinenziale urbanistico-edilizio con l’abitazione, poiché funzionalmente destinati al servizio del fondo agricolo.
art. 3 l.r. Lazio n. 21/2009
Il Comune non era tenuto a valutarne l’applicabilità perché tale base normativa è stata prospettata dai ricorrenti soltanto in sede di autotutela e, comunque, l’annesso agricolo non era utilizzabile ai fini dell’intervento richiesto.
punto 12 delibera Giunta regionale Lazio 8 maggio 2012, n. 184
È ragionevole l’esclusione degli annessi agricoli dall’art. 5, comma 1, lettera b), l.r. n. 21/2009, poiché essi sono normalmente asserviti al fondo agricolo e non all’edificio residenziale.
art. 817 c.c.
cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa
La nozione civilistica di pertinenza non coincide con quella urbanistico-edilizia, che richiede anche modesta entità, assenza di autonoma funzionalità e di autonomo valore di mercato, nonché assenza di maggiore carico urbanistico.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato con modalità da remoto.
Massime di principio
- Ai fini urbanistico-edilizi, la pertinenza ha una nozione più restrittiva rispetto a quella civilistica: il manufatto deve essere di modesta entità, privo di autonoma funzionalità e di autonomo valore di mercato, oggettivamente asservito all’edificio principale e tale da non comportare un maggiore carico urbanistico.
- Un annesso agricolo destinato al servizio del fondo agricolo, e non dell’edificio residenziale, non può essere qualificato come pertinenza urbanistico-edilizia dell’abitazione ai fini dell’applicazione della disciplina regionale sul recupero residenziale dei volumi accessori e pertinenziali.
- Una comunicazione dell’amministrazione che richieda documentazione o prospetti la regolarizzazione della pratica non equivale ad accoglimento della SCIA e non determina, da sola, contraddittorietà dell’azione amministrativa.
- L’amministrazione non è tenuta a esaminare una diversa base normativa dell’intervento quando essa sia stata prospettata dall’interessato soltanto in sede di autotutela e non nel corso del procedimento originario, soprattutto se l’intervento è comunque incompatibile con i presupposti sostanziali della disciplina invocata.
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