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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16354/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello del 13/07/2023 lamentando: nullità o illegittimità dell'ordinanza di separazione dei processi (per astensione o incompatibilità del collegio); violazioni procedurali connesse alla mancata terzietà del giudice e alla presunta inutilizzabilità di atti di indagine; vizi di motivazione e travisamento della prova rispetto a molteplici capi (estorsione, minacce, rapina impropria, traffico di stupefacenti, violenza privata), chiedendo l'assoluzione o la riforma; contestazione dell'applicazione dell'aggravante "metodo mafioso" ex art. 416-bis.1 cod. pen.; censure sul calcolo della pena, sul riconoscimento della recidiva e sul mancato riconoscimento di attenuanti (es. lieve entità, art. 62 n.4) e dei benefici (sospensione condizionale). In sintesi: contestazioni sia di ordine processuale (separazione/astensione, nullità, inutilizzabilità atti) sia di merito (valutazione delle dichiarazioni testimoniali, sussistenza degli elementi costitutivi dei reati e della circostanza aggravante).

La decisione

La Cassazione ha rigettato i ricorsi nei termini esaminati: ha ritenuto infondate le censure sulla separazione dei processi, inquadrandola come conseguenza legittima dell'istituto dell'astensione (art.36 e 42 c.p.p.), non rientrante nell'ambito dell'art.18 c.p.p.; ha respinto le doglianze sulla presunta violazione del diritto di difesa e sulla mancata terzietà del collegio, quando non adeguatamente specificate; ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi che puntavano a una rivalutazione globale delle prove, richiamando i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e l'impossibilità di nuovo esame nel merito salvo macroscopici vizi logici. Quanto all'accertamento di responsabilità, la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito circa la responsabilità per estorsioni, minacce, rapina e altri reati contestati, nonché il riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso" per le condotte ritenute intimidatorie e connesse alla notorietà criminale del gruppo familiare. Ha confermato o ritenuto legittime le determinazioni sanzionatorie (pene già rideterminate in appello) e ha condannato gli appellanti alle spese; i ricorsi degli altri imputati sono stati dichiarati inammissibili, con conseguente condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante del "metodo mafioso" è stata applicata sulla base delle modalità intimidatorie, della fama criminale della famiglia Di Silvio e dello stato di assoggettamento/omertà delle vittime; la Corte ha ritenuto che possa sussistere anche in assenza di formale adesione ad associazione mafiosa, quando le condotte manifestano la concreta efficacia intimidatoria riconducibile a tale metodo

  • art. 18 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti per censurare la separazione dei processi; la Corte ha ritenuto che l'art.18 (che disciplina la separazione delle cause tra imputati) non fosse applicabile alla fattispecie perché la separazione è stata conseguenza dell'istituto dell'astensione e non integra la nullità dedotta

  • art. 36 e art. 42 cod. proc. pen.

    L'astensione parziale del giudice e la successiva separazione di alcune posizioni sono state inquadrate come rimedio disciplinato dagli artt.36 e 42 c.p.p.; la Corte ha ritenuto legittima la formazione di un autonomo fascicolo per i capi interessati dall'astensione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Invocato rispetto ai criteri di valutazione della prova; la Corte di legittimità ha ribadito i limiti del sindacato di cassazione sulla valutazione probatoria, consentendo criticare la motivazione solo per manifesta illogicità o macroscopico travisamento

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente nei limiti del controllo di cassazione sulla motivazione: la Corte ha ricordato che non ammette uno scrutinio libero delle prove e che il vizio di motivazione deve essere di macroscopica evidenza

  • art. 629 cod. pen.

    Richiamato in rapporto alla valutazione della lieve entità; la Corte ha ritenuto che la valutazione non può essere basata solo sul valore economico ma sulle modalità e sul disvalore sociale dell'azione, escludendo la lieve entità per reati aggravati dal metodo mafioso

  • art. 612 cod. pen.

    Norma base per il reato di minacce: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie nella misura in cui le minacce avevano efficacia intimidatoria nel contesto estorsivo e in base alle dichiarazioni delle vittime

  • art. 73, co.5, DPR 309/90

    Richiamato in relazione al delitto di spaccio; la Corte ha escluso l'assunzione del motivo nuovo in cassazione e ha ritenuto che la valutazione sulla quantità/qualità della sostanza e sulla configurabilità dell'ipotesi lieve non fosse devoluta per la prima volta

  • art. 628, comma 3, n.3 cod. pen.

    Men data presenza negli atti come possibile aggravante alternativa; la Corte ha spiegato che la valutazione tra aggravanti dipende dal contesto fattuale e non è automaticamente esclusiva rispetto al riconoscimento del metodo mafioso

  • art. 62 n.4 cod. pen.

    Circostanza attenuante dell'entità del profitto; i ricorrenti l'hanno invocata per somme di poco valore, ma la Corte ha ricordato che si deve considerare anche il disvalore sociale e le modalità dell'azione, quindi l'attenuante è stata negata per la gravità e l'aggravazione dal metodo mafioso

  • art. 34, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza sulla mancata previsione della nullità dell'intero processo in caso di giudice non imparziale; la Corte ha ritenuto la censura infondata per carenza di specificità e per il fatto che il Tartaglia non era coinvolto nei capi separati

  • art. 178 lett. a) cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alla richiesta di dichiarazione di nullità dell'intero processo; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata ove non sorretta da specificità

Massime di principio

  • La separazione di talune posizioni processuali a seguito di astensione o incompatibilità può essere legittima e non determina automaticamente nullità ex art.18 c.p.p.; va valutata come esercizio dell'istituto dell'astensione (art.36/42 c.p.p.) e finalizzata a consentire la prosecuzione del processo per le altre posizioni
  • In Cassazione il sindacato sulla valutazione delle prove è molto limitato: non è consentito un libero rinnovamento del giudizio di merito; sono ammissibili censure solo per manifesta illogicità della motivazione o per travisamento macroscopico delle prove (art.606 c.p.p. e art.192 c.p.p. richiamati)
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche se l'imputato non è formalmente parte di un'associazione ex art.416-bis, quando le modalità della condotta, la notorietà criminale del gruppo familiare e lo stato di assoggettamento/omertà delle vittime dimostrino una capacità intimidatoria riconducibile al metodo mafioso
  • Le eccezioni di inutilizzabilità di atti istruttori richiedono specificità nel ricorso (indicare gli atti e dimostrarne l'incidenza decisiva); motivi generici o non specificamente fondati sono inammissibili
  • La valutazione della lieve entità o delle attenuanti economiche (art.62 n.4, art.629) non può essere basata solo sull'entità monetaria: conta anche il disvalore sociale, le modalità della condotta e la pericolosità degli agenti
  • Il riconoscimento di aggravanti, recidiva o esclusione di attenuanti deve emergere da motivazione puntuale e specifica; l'assenza di motivazione analitica sulle circostanze rilevanti può essere motivo di censura, ma solo se la carenza costituisce manifesta illogicità
  • Le doglianze relative alla terzietà del giudice o alla nullità dell'intero processo per vizi procedurali richiedono tempestiva e precisa contestazione in grado di dimostrare l'effettiva pregiudizialità per la posizione difensiva

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