Sentenza n. 1693/2026 - Napoli, Sezione 5
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7602/2023, depositata e resa pubblica il 14.12.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 16926/2022, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 01.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 12.05.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per quattro annualità, per complessivi 2.000 euro, oltre alle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, resa in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio annuale di 500 euro previsto per la formazione e l’aggiornamento del personale docente, in relazione a quattro annualità di contratti a tempo determinato. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 1° ottobre 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero non aveva fornito prova dell’adempimento. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l’ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’azione di ottemperanza era ammissibile e tempestiva, che la sentenza del Tribunale di Napoli era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e che non risultava provato l’adempimento dell’obbligo. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante attribuzione del beneficio dovuto e pagamento delle somme riconosciute. Ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni in caso di inerzia dell’amministrazione. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, senza che l’insufficienza dello stanziamento o la mancanza di cassa possano giustificare il mancato adempimento. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penalità è stata parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all’adempimento spontaneo, e con limite massimo pari al 10% dell’importo dovuto. La liquidazione della penale eventualmente maturata è stata rimessa al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l’azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il termine processuale relativo alla trattazione camerale dell’azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; tale termine era decorso nel caso concreto.
art. 1 l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico annuale destinato alla formazione e all’aggiornamento del personale docente, oggetto della sentenza da eseguire.
art. 1 c.p.a.
La penalità di mora è stata giustificata anche in funzione del principio di effettività della tutela.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.
artt. 479 c.p.c. e 115 c.p.a.
Sono richiamati con riferimento alla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e agli effetti della notifica ai fini dell’esecuzione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo dell’amministrazione riferito al caso deciso.
- In presenza di un giudicato non eseguito e decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni contro le pubbliche amministrazioni, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro un termine assegnato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, attribuendogli il compito di compiere anche gli atti contabili necessari al pagamento.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato; l’amministrazione deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile l’adempimento.
- L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto, decorrere dopo il termine assegnato per l’adempimento spontaneo e cessare con l’adempimento, anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta, poiché l’amministrazione conserva il potere di provvedere in concorrenza con il commissario.
- La penalità di mora deve essere contenuta entro un limite massimo ragionevole e non manifestamente iniquo; nel caso esaminato tale limite è stato individuato nel 10% dell’importo dovuto in base al giudicato, per evitare che la misura compulsoria si trasformi in una sproporzionata compensazione economica.
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