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Sentenza

Sentenza n. 289/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto la domanda di ottemperanza e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute in forza di una sentenza del giudice del lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio di primo grado era stato promosso per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale civile di Roma, in funzione di giudice del lavoro, che aveva dichiarato l’illegittimità dei contratti di lavoro a tempo indeterminato intercorsi tra il lavoratore e il Ministero e aveva condannato quest’ultimo al pagamento di un’indennità omnicomprensiva pari a nove mensilità dell’ultima retribuzione globale, oltre alle spese legali. Il TAR aveva accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo non dimostrata l’esecuzione della sentenza, e aveva nominato un commissario ad acta per l’eventuale inerzia dell’amministrazione. Il Ministero ha appellato la decisione deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.a., sostenendo che il pagamento dell’indennità, degli interessi e delle spese legali era stato integralmente effettuato il 4 dicembre 2024, prima della proposizione del ricorso per ottemperanza, notificato il 28 gennaio 2025. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92 c.p.c., contestando la condanna alle spese del giudizio di primo grado. Il lavoratore ha riconosciuto di avere ricevuto il pagamento prima dell’instaurazione del giudizio, ma ha sostenuto di non esserne stato informato dal Ministero e di avere agito in buona fede, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha respinto la domanda di ottemperanza. È risultato pacifico e documentalmente provato che il Ministero aveva integralmente pagato l’indennità, gli interessi e le spese legali prima della notifica del ricorso di primo grado; pertanto, al momento della proposizione dell’azione, non sussisteva alcun obbligo ancora da adempiere né alcuna inerzia amministrativa suscettibile di ottemperanza. Il Collegio ha escluso che rilevasse il fatto che la prova del pagamento fosse stata prodotta soltanto in appello, poiché l’adempimento dell’obbligazione e la sua efficacia estintiva possono essere eccepiti anche per la prima volta in grado di gravame e sono rilevabili d’ufficio quando risultino provati. Quanto alle spese, il Consiglio di Stato ha disposto la compensazione integrale dei due gradi, ravvisando una concorrente responsabilità: il lavoratore non aveva verificato l’effettivo accredito prima di promuovere l’azione, mentre il Ministero aveva omesso di comunicare il pagamento e aveva tenuto una condotta processuale ed extraprocessuale idonea a far ritenere che la sentenza fosse ancora ineseguita.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario

    L’azione di ottemperanza presuppone l’inosservanza, da parte dell’amministrazione, dell’obbligo di conformarsi al comando contenuto nel provvedimento giurisdizionale; non è fondata quando l’obbligazione sia stata integralmente adempiuta prima della proposizione del ricorso.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    condanna dell’Amministrazione resistente

    La pronuncia richiama la disposizione in tema di astreinte, rilevando che il TAR aveva escluso la condanna pecuniaria coercitiva in ragione dell’entità del ritardo.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato dal Ministero con riferimento alla regolazione delle spese processuali.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal Ministero con riferimento alla richiesta di riforma del capo sulle spese; il Consiglio di Stato ha compensato le spese in ragione della concorrente responsabilità delle parti.

Massime di principio

  • La domanda di ottemperanza è infondata quando il comando contenuto nel provvedimento giurisdizionale sia stato integralmente eseguito dall’amministrazione prima della proposizione del ricorso, anche se il pagamento o l’adempimento non siano stati comunicati al creditore.
  • L’avvenuto adempimento dell’obbligazione, quale fatto estintivo del rapporto obbligatorio, può essere dedotto per la prima volta in appello e deve essere accertato dal giudice anche d’ufficio quando risulti provato.
  • La mancata comunicazione al creditore dell’avvenuto pagamento può incidere sulla regolazione delle spese, soprattutto quando la condotta dell’amministrazione abbia obiettivamente contribuito a ingenerare il convincimento dell’inesecuzione del giudicato.
  • La compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata quando l’instaurazione del processo sia riconducibile alla responsabilità concorrente del creditore, che non abbia verificato l’avvenuto pagamento, e dell’amministrazione, che non lo abbia comunicato o abbia tenuto una condotta equivoca.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoBuona fede e correttezza della PA

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