Cassazione Penale, Sentenza n. 50098/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che confermava in parte la condanna di primo grado per furti aggravati commessi il 22/4/2009 presso il negozio GMJ di Lecce. I motivi di ricorso comprendevano: (i) eccezione di sopravvenuta procedibilità a querela dopo la Riforma (d.lgs. 150/2022) e conseguente carenza della condizione di procedibilità; (ii) deduzioni di prescrizione del reato anteriore alla sentenza impugnata; (iii) vizio di motivazione e manifesta illogicità nella valutazione delle prove (in particolare riprese video) e nel riconoscimento del concorso di persone e dell'aggravante della destrezza; (iv) mancata rinnovazione dell'istruttoria (visioni DVD) e mancata motivazione specifica sulla posizione di alcuni imputati; (v) difformità tra motivazione e dispositivo in ordine al quantum di pena (mesi 8 vs mesi 9). Alcuni difensori hanno anche chiesto la correzione di un errore materiale nel dispositivo relativo alla durata della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi manifestamente infondati e, pertanto, inammissibili. Ha esaminato e respinto le questioni principali: - Procedibilità a querela: la Corte ha ritenuto che la sopravvenuta procedibilità a querela introdotta dal d.lgs. 150/2022 non possa trovare applicazione utile nei confronti di ricorsi dichiarati inammissibili, richiamando il principio delle Sezioni Unite (Salatino) che limita l'operatività della nuova condizione di procedibilità quando l'impugnazione sia inammissibile. - Prescrizione: la Corte ha calcolato i termini e le sospensioni (totale 546 giorni) e ha concluso che il reato non era ancora prescritto alla data della sentenza impugnata (28/9/2022); pertanto la declaratoria di prescrizione doveva essere esclusa. - Valutazione probatoria e responsabilità: la Corte ha ritenuto logiche e congrue le motivazioni dei giudici di merito sul concorso tra più persone e sull'aggravante della destrezza, nonché fondate le deduzioni che ricostruivano un piano concertato (contiguità temporale degli ingressi, distribuzione dei ruoli, occulti con borse, rimescolamento dei gruppi). Ha quindi escluso il sindacato in questa sede di legittimità sulla rivalutazione del fatto. - Rinnovazione prove e DVD: il rigetto della richiesta di rinnovazione in appello è ritenuto legittimo perché la motivazione di merito dimostrava la valutazione d'insieme dei quattro filmati; la Corte ha confermato che il giudice d'appello può motivare implicitamente il rigetto se la decisione contiene elementi sufficienti per la valutazione. - Errore materiale sul quantum della pena: la Corte ha rilevato che esiste un errore materiale nella discrepanza tra motivazione (mesi 8) e dispositivo (mesi 9) ma ha disposto che la rettifica spetta al giudice dell'esecuzione (non alla cassazione) perché i ricorsi sono inammissibili. In sintesi le condanne confermate e la pronuncia di inammissibilità dei ricorsi favoriscono la posizione della Pubblica Accusa; è stata però prevista la possibilità di correzione dell'errore materiale da parte del giudice dell'esecuzione su istanza degli interessati.
Norme richiamate
d.lgs. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia)
Ha introdotto, tra l'altro, la procedibilità a querela per talune fattispecie di reato; la Corte ha ritenuto che la sopravvenuta procedibilità a querela non possa produrre effetti favorevoli se il ricorso è inammissibile, richiamando il principio delle Sezioni Unite
art. 110 c.p.
Riferimento al concorso di persone nel reato; la Corte ha confermato l'applicazione del concorso logico-giuridico tra i partecipanti
art. 624 c.p.
Furto aggravato: norma di riferimento per il reato contestato; la Corte ha confermato la sussistenza del reato sulla base della valutazione probatoria
art. 625 c.p. nn. 4 e 5
Aggravanti per destrezza (n.4) e per essere stato il reato commesso da più di tre persone (n.5); la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di entrambe le aggravanti avendo i giudici di merito provato accordo, ruoli e manovre tese a eludere la sorveglianza
artt. 157, 158, 159, 160, 161 c.p.
Norme sul calcolo della prescrizione e sulle sospensioni; la Corte ha applicato queste disposizioni per computare le sospensioni e stabilire che il reato non era prescritto al 28/9/2022
art. 129 c.p.p.
Obbligo del giudice di rilevare cause di non punibilità; la Corte ha precisato che tale obbligo si applica soltanto dopo lo scrutinio di ammissibilità dell'impugnazione e non prevale sulle conseguenze dell'inammissibilità
art. 606 c.p.p.
Motivi ammessi in cassazione; la Corte ha valutato che le censure esposte rientravano nei limiti ma risultavano manifestamente infondate
art. 619 c.p.p. e art. 130 c.p.p.
Norme richiamate in relazione ai poteri di rettifica della Corte di cassazione e del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto che la rettifica dell'errore materiale sulla pena debba essere effettuata dal giudice dell'esecuzione, non dalla Cassazione in presenza di ricorso inammissibile
Sez. U. n. 40150/2018 (Salatino) e giurisprudenza correlata
Principio secondo cui la sopravvenuta procedibilità a querela non produce automaticamente effetti quando l'impugnazione è inammissibile; la Corte di Cassazione ha seguito questo orientamento per escludere l'applicazione della nuova procedibilità in presenza di ricorsi inammissibili
Sez. U. n. 34090/2017 (Quarticelli)
Definizione giurisprudenziale dell'aggravante della destrezza (particolare abilità o astuzia per eludere la sorveglianza); applicata dalla Corte per ritenere integrata la fattispecie
Sez. 4 n. 14645/2021
Ritenuto richiamato in ordine alla possibilità di dedurre in cassazione l'intervenuta prescrizione anteriormente alla sentenza impugnata; la Corte però ha ritenuto la deduzione infondata per i termini e le sospensioni del caso
Massime di principio
- La sopravvenuta introduzione della procedibilità a querela (per reati precedentemente perseguibili d'ufficio) non produce automaticamente effetti favorevoli quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile: la parte interessata deve proporre una impugnazione ammissibile per far valere la nuova condizione di procedibilità.
- Il calcolo dei termini di prescrizione richiede attenzione alle sospensioni ordinate per rinvii, adesioni all'astensione e legittimi impedimenti dei difensori: tali sospensioni possono prorogare significativamente il termine prescrizionale e impedire la declaratoria di prescrizione alla data della sentenza impugnata.
- In Cassazione non è consentito un sindacato di merito che richieda una rivalutazione globale delle prove quando la decisione di merito è sorretta da un apparato argomentativo logico e congruo; le doglianze meramente ricostruttive del fatto sono inammissibili salvo vizi di diritto evidenti.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello può essere implicitamente respinta: il giudice d'appello non è tenuto a rispondere espressamente se la motivazione dimostra che gli elementi di fatto esistenti sono già sufficienti per valutare la responsabilità.
- L'aggravante della destrezza richiede attività di particolare abilità/astuzia volte ad eludere la sorveglianza; tuttavia comportamenti sinergici (distrazione del personale + sottrazione rapida e occultamento) possono integrare tale aggravante se la motivazione di merito dimostra la concertazione e le manovre fraudolente.
- In caso di contrasto tra motivazione e dispositivo sulla determinazione della pena l'errore materiale può essere sanato, ma la competenza a correggerlo spetta, di regola, al giudice dell'esecuzione se il ricorso in cassazione è inammissibile.
- Diversi trattamenti sanzionatori tra coimputati non costituiscono di per sé vizio di motivazione se il giudice ha adeguatamente motivato con riferimento alla personalità, ai precedenti e al comportamento processuale di ciascun imputato.
- Per tutelare efficacemente diritti e conseguire vantaggi derivanti da novità legislative favorevoli, è opportuno proporre impugnazioni correttamente formate e tempestive: l'inammissibilità processuale può precludere l'applicazione di norme più favorevoli intervenute successivamente.
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