Cassazione Penale, Sentenza n. 3121/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina che, in sede di riesame, aveva ridotto il sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Patti relativo a somme e rapporti finanziari nella disponibilita' dell'indagato da euro 89.104,97 a euro 14.863,20, e aveva disposto il dissequestro e la restituzione della parte eccedente. Il ricorrente deduceva carenza e manifesta illogicita' della motivazione per omessa valutazione degli elementi difensivi (tra cui una sentenza della Corte d'appello del 1991 su un familiare che, secondo il ricorrente, dimostrerebbe l'uso del fondo come comproprietari/affittuari sin dal 1979), contestava l'attribuzione della falsezza delle dichiarazioni sulla particella 17 del foglio 49 e sosteneva che, comunque, l'eventuale profitto illecito sarebbe minimo (pari a 264 C) e penalmente irrilevante.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il ricorrente abbia, nella sostanza, proposto censure sulla motivazione e questioni di merito non deducibili con il ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali ai sensi dell'art. 325 c.p.p.. La Corte ha confermato che il Tribunale ha fornito motivazione adeguata in ordine alla determinazione dell'importo del sequestro (anche richiamando il principio secondo cui la falsificazione di uno dei contratti alla base della richiesta di contributo comporta l'illiceita' dell'intero contributo relativo a quell'anno). Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile, il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
Principio secondo cui, nel ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali, non sono deducibili i vizi della motivazione relativi alla valutazione del fatto e delle prove; tali censure attengono al merito e devono essere impugnate con gli strumenti processuali idonei.
principio giurisprudenziale sulla illiceita' del contributo per falsificazione di documenti
La falsificazione anche di uno solo dei documenti o contratti che costituiscono il titolo per l'erogazione di contributi pubblici puo' determinare l'illiceita' dell'intero contributo relativo a quell'anno; cio' giustifica il sequestro per equivalente dell'anticipato profitto derivante dal reato di truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche.
Massime di principio
- Avverso misure cautelari reali (es. sequestro preventivo) in cassazione non sono ammissibili censure che consistono in vizi della motivazione o in mera rivalutazione del materiale probatorio; tali questioni attengono al merito e devono essere dedotte con altri rimedi o nelle sedi di merito.
- Chi impugna un sequestro per equivalente deve concentrare il gravame su profili di diritto ammissibili in cassazione (vizi di legittimita', questioni processuali) e non su rinnovate valutazioni probatorie; eventuali errori di valutazione probatoria vanno perseguiti nelle sedi previste per il merito.
- Quando l'accusa riguarda contributi pubblici ottenuti mediante falsificazioni, il giudice puo' ritenere illecito l'intero importo relativo all'anno interessato anche se la falsificazione riguarda solo parte della documentazione di quella domanda.
- Per contrastare efficacemente un sequestro basato su presunte dichiarazioni false relative alla titolarita' o al possesso del fondo e' importante produrre tempestivamente documenti ufficiali (titoli di proprieta', contratti di affitto registrati, sentenze di merito precedenti) e argomentare sulle questioni di prescrizione laddove rilevanti.
- Se si ritiene che l'importo contestato sia irrisorio e penalmente irrilevante, occorre formulare la contestazione in termini giuridici chiari e provare concretamente la quantificazione, considerato che la mera affermazione di cifra esigua difficilmente e' decisiva senza adeguata documentazione.
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