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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45047/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale; il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento della diminuente processuale relativa al rito abbreviato richiesto all'udienza preliminare e non ammesso. Sostiene che la Corte avrebbe rigettato la richiesta unicamente per l'assenza dei verbali dell'udienza preliminare, ponendo indebitamente a suo carico l'onere di produrre prova di fatti processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato i principi secondo cui l'onere di provare il fatto processuale grava sulla parte che solleva l'eccezione; ai sensi dell'art. 431 c.p.p. i verbali dell'udienza preliminare non sono inseriti nel fascicolo di dibattimento e quindi spettava al ricorrente produrli se voleva provarne il contenuto. Inoltre la Corte ha ritenuto decisivo che il ricorrente non abbia riproposto la richiesta di rito abbreviato all'apertura del dibattimento, passaggio necessario per il recupero della diminuente, come imposto dalla giurisprudenza consolidata. Di conseguenza il rigetto della richiesta di recupero della diminuente è legittimo. Tuttavia la Corte ha annullato parzialmente la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari, rilevando che la Corte Costituzionale (sent. n. 222/2018) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fallimentare nella parte in cui prevedeva una misura fissa di dieci anni; perciò la commisurazione delle pene accessorie nel caso di specie va riesaminata. La sentenza è annullata su quel punto e rinviata alla Corte d'appello di Venezia per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 431 c.p.p.

    I verbali dell'udienza preliminare non vanno inseriti nel fascicolo del dibattimento; pertanto, se una parte vuole affermare un fatto processuale fondato su tali verbali, è sua responsabilità produrli.

  • art. 216 legge fallimentare (ultimo comma)

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma nella parte in cui fissava in modo immutabile la durata delle pene accessorie in dieci anni; questo rende necessaria la rivalutazione della commisurazione delle pene accessorie nei procedimenti già definiti sulla base della disposizione dichiarata incostituzionale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 2018

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fallimentare che stabiliva una durata fissa di dieci anni per le pene accessorie; conseguente annullamento limitato alla determinazione delle pene accessorie e rinvio per nuovo esame.

  • Sez. 5, Sentenza n. 1915 del 18/11/2010 (Durantini)

    Principio consolidato secondo cui l'onere di provare il fatto processuale che giustifica l'eccezione procedurale grava sulla parte che solleva l'eccezione.

  • Sez. U, Sentenza n. 44711 del 27/10/2004 (Wajib)

    Orientamento della Corte di legittimità che richiede la rinnovazione della richiesta di giudizio abbreviato all'apertura del dibattimento per poter recuperare la diminuente in caso non sia stata concessa in fase di udienza preliminare.

  • Sez. 4, Sentenza n. 22154 del 18/03/2008 (Amodio)

    Conferma che la mancata riproposizione della domanda di rito abbreviato in dibattimento impedisce il recupero della diminuente processuale; ribadisce la necessità di rispettare i profili formali e temporali per la rinnovazione della richiesta.

Massime di principio

  • L'onere di provare fatti processuali (es. contenuto dei verbali dell'udienza preliminare) spetta alla parte che li invoca: se tali atti non sono nel fascicolo di dibattimento, la parte deve produrli.
  • I verbali dell'udienza preliminare non fanno automaticamente parte del fascicolo di dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p.; non produrli impedisce di utilizzarli per giustificare eccezioni o richieste processuali.
  • Per poter recuperare la diminuente derivante da un rito abbreviato non ottenuto in udienza preliminare è necessario rinnovare la richiesta all'apertura del dibattimento; la mancata rinnovazione preclude il recupero.
  • Se una norma che ha determinato la misura delle pene accessorie viene successivamente dichiarata incostituzionale, la parte della sentenza che si fonda su quella norma può essere annullata e rimessa al giudice d'appello per nuovo esame limitato al punto.
  • I precedenti di legittimità (Cassazione a sezioni unite e sezioni semplici) costituiscono criterio vincolante per l'interpretazione delle condizioni procedurali relative all'ammissione/riproposta del rito abbreviato e alla ripartizione dell'onere probatorio.

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