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Sentenza

Sentenza n. 5701/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1782/2024

Giustizia amministrativa202601652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1782/2024, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1782/2024, notificata al Ministero il 16 settembre 2025 e non impugnata, era rimasta ineseguita. Il titolo aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, alle stesse modalità previste per il personale di ruolo, per il servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, un termine per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la definitività del titolo, attestata dalla certificazione di cancelleria dell’11 marzo 2026, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze dovute in base al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV, o un funzionario da lui delegato con adeguate competenze tecniche. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale e la relativa parcella dovrà essere presentata nei termini indicati in motivazione. Il commissario dovrà depositare gli atti mediante PAT secondo le modalità specificate. Il Ministero è stato condannato a pagare € 800,00 per le spese del giudizio, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    Il ricorso per ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale è divenuto definitivo e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento dell’amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione, unitamente alla definitività del titolo, consente di accogliere la domanda di ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;

    Il compenso del commissario ad acta e le spese per l’esecuzione dell’incarico sono determinati e liquidati successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina richiamata.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;

    Il termine per presentare la parcella del commissario è stabilito a pena di decadenza e decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la definitività del titolo giudiziale e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento dell’amministrazione consentono di ordinare l’esecuzione delle statuizioni rimaste inattuate.
  • In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta per dare esecuzione al giudicato; l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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