Cassazione Civile, Ordinanza n. 35542/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da convenzioni stipulate tra un ente locale e una società per la concessione del diritto di superficie su aree già interessate da procedura espropriativa per edilizia agevolata. Il comune aveva anticipato le somme per l'acquisizione delle aree e, dopo la determinazione giudiziale definitiva dell'indennità di esproprio, chiedeva alla società il conguaglio dei maggiori oneri espropriativi, oltre a quanto già versato sulla base dell'indennità provvisoria. La società contestava la debenza delle ulteriori somme, sostenendo: 1) che, quale concessionaria del solo diritto di superficie, non potesse esserle imputata l'intera copertura dei costi sostenuti dal comune; 2) che la corte di merito avesse omesso di esaminare fatti sopravvenuti, tra cui la successiva trasformazione del diritto di superficie in proprietà prevista da regolamento comunale e il relativo incasso dell'ente, con preteso indebito arricchimento; 3) che non si potesse applicare la riduzione del 40% prevista dalla disciplina espropriativa ratione temporis, e che le clausole convenzionali dovessero essere sostituite o integrate dalle norme imperative. La Corte di cassazione ha ritenuto i tre motivi inammissibili: il primo perché formulato in modo poco intelligibile e comunque non attinente alla ratio decidendi, fondata sull'obbligo contrattualmente assunto di rimborsare i costi di acquisizione e gli eventuali maggiori oneri; il secondo perché introduceva questioni nuove o comunque non decisive, senza adeguata allegazione della rituale deduzione nei gradi di merito; il terzo perché non si confrontava con l'interpretazione delle clausole convenzionali data dalla corte d'appello, né dimostrava i presupposti per invocare la disciplina invocata. È stato inoltre osservato che la norma sul taglio del 40% era comunque stata dichiarata incostituzionale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva rigettato l'appello e, a monte, la condanna della società al pagamento in favore del comune dei maggiori oneri espropriativi pattuiti nelle convenzioni. Ha ritenuto che le censure non colpissero la ratio della decisione di merito, fondata sulla clausola convenzionale che poneva a carico della società tutti gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'indennità di espropriazione definitivamente accertata. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35 l. n. 865/1971
comma 8, lett. a) e comma 12
La disciplina delle convenzioni per l'edilizia agevolata consente di porre a carico del concessionario, nel quadro del regolamento convenzionale, i corrispettivi e i maggiori oneri di acquisizione delle aree, nei limiti e secondo la struttura del rapporto convenzionale richiamato dalla sentenza di merito.
art. 31, commi 47 e ss., l. n. 448/1998
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza della successiva trasformazione del diritto di superficie in proprietà e del relativo corrispettivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché nuova o non decisiva.
art. 5-bis d.l. n. 333/1992 conv. in l. n. 359/1992
Invocato per sostenere la riduzione del 40% dell'indennità; la censura è stata ritenuta inammissibile e, inoltre, la norma è stata ricordata come dichiarata incostituzionale.
art. 37 d.P.R. n. 327/2011
Richiamato dalla ricorrente quale parametro per la determinazione dell'indennità di esproprio e della riduzione percentuale, ma la doglianza è stata respinta in rito per inammissibilità.
art. 56 d.P.R. n. 327/2011
Richiamato insieme all'art. 37 dal ricorrente in tema di disciplina espropriativa applicabile, senza incidenza decisiva sul giudizio di cassazione.
artt. 1339 e 1419 c.c.
Invocati per sostenere la sostituzione automatica delle clausole contrattuali incompatibili con norme imperative, ma la Corte ha ritenuto il motivo non adeguatamente correlato alla ratio decidendi.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge dedotto a fondamento del terzo motivo di ricorso.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Norma richiamata per il dedotto omesso esame di fatto decisivo nel secondo motivo di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
sentenza Corte cost. 24 ottobre 2007, n. 348
Richiamata per affermare che l'art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.l. n. 333/1992 è stato dichiarato incostituzionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una censura astratta, oscura o non ancorata ai fatti accertati in merito.
- Non è ammissibile introdurre in cassazione questioni nuove o fatti sopravvenuti non dedotti e provati ritualmente nei gradi di merito, salvo che il ricorso dimostri in modo preciso dove e come tali circostanze siano state prospettate.
- Quando una convenzione attribuisce espressamente a una parte l'obbligo di sopportare tutti i maggiori oneri derivanti da un esproprio definitivamente accertato, tale pattuizione vincola il contraente e non può essere neutralizzata da una lettura alternativa priva di specifico aggancio alla clausola interpretata dal giudice di merito.
- La deduzione di violazione di norme imperative in materia espropriativa non basta, da sola, a superare una decisione fondata sull'autonomia negoziale e sulla interpretazione della clausola contrattuale, se non si dimostra la concreta incompatibilità tra la clausola e la norma invocata.
- La mera allegazione di un preteso indebito arricchimento dell'ente pubblico o di un successivo diverso rapporto contrattuale non è sufficiente se non viene dimostrato che tali circostanze erano state ritualmente introdotte nel processo e sono effettivamente decisive rispetto alla pretesa oggetto di causa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35423/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35424/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35425/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35427/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35428/2023 del 19/12/2023
- ordinanza_civile · 19 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35429/2023 del 19/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →