Regolamento (UE) 2025/1984
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1984 della Commissione, del 3 ottobre 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone, nell’ambito di un procedimento antidumping già avviato, la registrazione delle importazioni di determinati filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese. La registrazione serve a preservare la possibilità di applicare, se del caso, dazi antidumping con effetto retroattivo sulle importazioni registrate, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di base. La misura non istituisce dazi, ma si limita a imporre un obbligo di registrazione per un periodo di nove mesi.
Registrazione per nove mesi delle importazioni nell’Unione di filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese, ai fini di un procedimento antidumping.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di filati di filamenti sintetici continui di poliammidi alifatiche, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, incluse le varianti di filati di nylon o di altre poliammidi alifatiche testurizzati o non testurizzati, semplici, doppi, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), attualmente classificati nei codici NC 5402 31 00, 5402 45 00, 5402 51 00 e 5402 61 00, originari della Repubblica popolare cinese. È esclusa la categoria dei filati ad alta tenacità di poliammide di cui al codice NC 5402 19 00. La misura opera per nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ed è rivolta alle autorità doganali degli Stati membri per la registrazione delle importazioni.
Registrazione delle importazioni di filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1984 della Commissione dispone la registrazione, per un periodo limitato, delle importazioni nell’Unione di determinati filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese. La misura si inserisce in un procedimento antidumping già aperto e mira a preservare la possibilità di un’eventuale riscossione retroattiva di futuri dazi, se l’inchiesta dovesse concludersi con l’istituzione di dazi definitivi e se ne ricorressero i presupposti di legge.
Contesto procedurale e base giuridica
La Commissione fonda la misura sull’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da paesi non membri dell’Unione. Il considerando ricorda che il procedimento antidumping è stato aperto il 29 luglio 2025, a seguito di una denuncia presentata il 16 giugno 2025 da una coalizione ad hoc di produttori europei di filati di poliammide, rappresentativa di oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione.
Prodotto interessato e esclusioni
Il prodotto soggetto a registrazione è definito con precisione tecnica e doganale. Si tratta di:
- filati di filamenti sintetici continui di poliammidi alifatiche, non condizionati per la vendita al minuto;
- monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex;
- tutte le varianti di filati di nylon o di altre poliammidi alifatiche, testurizzati con titolo di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex per singolo filato oppure non testurizzati;
- filati semplici, doppi, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), o loro varianti, torti o non torti;
- prodotti attualmente classificati nei codici NC 5402 31 00, 5402 45 00, 5402 51 00 e 5402 61 00.
Resta espressamente esclusa la categoria dei filati ad alta tenacità di poliammide classificati nel codice NC 5402 19 00.
Effetti della registrazione e possibile retroattività
La registrazione non coincide con l’adozione di dazi antidumping. Essa serve a consentire, se in futuro saranno istituiti dazi definitivi e se saranno soddisfatte le condizioni previste, la loro eventuale riscossione retroattiva sulle importazioni registrate. La Commissione precisa che la valutazione delle condizioni per la retroattività sarà svolta nel successivo regolamento istitutivo dei dazi definitivi, ove adottato.
Parametri indicativi sui futuri dazi
Il regolamento riporta, solo a fini informativi, i calcoli indicati nella denuncia: i margini di dumping sarebbero stimati tra il 49 % e il 131 %, mentre il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra il 92 % e il 98 % per il 2024. La Commissione sottolinea però che tali valori non vincolano in alcun modo la decisione finale, poiché l’importo di eventuali dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta.
In via generale, il dazio sarebbe fissato al livello inferiore tra margine di dumping e livello di eliminazione del pregiudizio, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Se nel corso dell’inchiesta emergessero distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, potrebbe applicarsi l’articolo 7, paragrafo 2 ter, con possibile fissazione del dazio al livello del margine di dumping, qualora un dazio inferiore non fosse sufficiente a rimuovere il pregiudizio.
Obblighi delle autorità doganali e durata della misura
Le autorità doganali sono incaricate di adottare le misure necessarie per registrare le importazioni del prodotto in esame. La registrazione ha durata di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Dati personali e disciplina applicabile
Il regolamento richiama infine che i dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Avvio del procedimento e base giuridica
La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, dopo l’apertura del procedimento antidumping annunciata il 29 luglio 2025 a seguito di una denuncia presentata il 16 giugno 2025 da una coalizione di produttori europei rappresentante oltre il 25 % della produzione dell’Unione.
Prodotto soggetto a registrazione
Sono interessati i filati di filamenti sintetici continui di poliammidi alifatiche, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, incluse le varianti di filati di nylon o altre poliammidi alifatiche, testurizzati con titolo di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex per singolo filato oppure non testurizzati, semplici, doppi, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), classificati nei codici NC 5402 31 00, 5402 45 00, 5402 51 00 e 5402 61 00 e originari della Repubblica popolare cinese.
Esclusione
Sono esclusi dal campo di applicazione i filati ad alta tenacità di poliammide classificati nel codice NC 5402 19 00.
Obbligo di registrazione presso le autorità doganali
Le autorità doganali degli Stati membri devono adottare le misure opportune per registrare le importazioni del prodotto in esame, al fine di consentire un’eventuale riscossione retroattiva dei dazi antidumping qualora, all’esito dell’inchiesta, siano istituiti dazi definitivi e siano soddisfatte le condizioni giuridiche applicabili.
Durata della registrazione
La registrazione cessa trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Effetti sui futuri dazi antidumping
La Commissione precisa che gli eventuali futuri dazi dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta. In via ordinaria il dazio sarebbe fissato al livello inferiore tra margine di dumping e livello di eliminazione del pregiudizio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base; se nel corso dell’inchiesta emergessero distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, il dazio potrebbe essere fissato al livello del margine di dumping ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, qualora un dazio inferiore non sia sufficiente a eliminare il pregiudizio.
Dati personali
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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