Sentenza del 29/10/2021 n. 30861 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti impugnarono avvisi di rettifica/ liquidazione che riallocavano il valore dei beni trasferiti (terreno in zona turistico-alberghiera vincolata, terreno agricolo e fabbricato semidiruto) molto al di sopra del prezzo pattuito (€220.000), contestando che l'Ufficio aveva motivato la rettifica con un generico rinvio a una "nota di stima" dell'ufficio territoriale di Agropoli non allegata e senza riportarne i presupposti di fatto e il percorso logico-valutativo. Per tale vizio di motivazione i contribuenti chiesero l'annullamento degli avvisi; il vizio era stato in parte ignorato dalla CTR, e pertanto venditori e società acquirente ricorsero in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi fondati relativi al difetto di motivazione degli avvisi di liquidazione: ha ritenuto che gli avvisi non esplicitassero i presupposti di fatto della rideterminazione del valore e si limitassero a un rinvio a una stima non allegata, integrando il vizio di nullità degli atti ai sensi del D.P.R. n.131/1986, art.52, comma 2-bis. Conseguentemente la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato gli avvisi di liquidazione impugnati in prime cure. Ha compensato le spese del grado di merito e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di cassazione: €4.000 complessivi in favore di G.R., G.S. e L.C. ("senza vincolo di solidarietà attiva") e €4.000 in favore della società Albatramonto Soc. Agricola s.s.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986
Richiede che gli avvisi di liquidazione contengano la motivazione e l'esplicitazione dei presupposti di fatto; il rinvio a una stima non allegata senza riportarne gli elementi essenziali integra il vizio di nullità dell'atto
D.Lgs. n. 347/1990
Rilevato come richiamo normativo alla necessita' di motivazione degli atti tributari (impianto argomentativo che impone chiarezza sui presupposti)
L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Principio di obbligo di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria affinche' il contribuente comprenda i motivi dell'atto e possa esercitare i suoi diritti di difesa
Cass. sez. 5, n. 11967/2014 (giurisprudenza)
Richiamata come precedente che conferma l'orientamento secondo cui il rinvio a elaborati non allegati puo' determinare la nullità dell'atto per carenza di motivazione
Codice di procedura civile
art. 335 e art. 378 c.p.c. (richiamati nel processo)
Art. 335 c.p.c.: il Collegio ha disposto la riunione dei ricorsi avverso la stessa sentenza; art. 378 c.p.c.: i ricorrenti hanno depositato memorie. Indicazioni procedurali rilevanti per il corretto trattazionamento dei ricorsi
Massime di principio
- Un avviso di rettifica/liquidazione tributaria deve contenere una motivazione chiara e i presupposti di fatto della rettifica; il mero rinvio ad una stima esterna non allegata e priva di elementi essenziali nel corpo dell'atto può rendere l'atto nullo
- Se l'amministrazione intende basare una rettifica su perizia o stima, tale documento va allegato all'avviso o ne vanno almeno riportati nel testo gli elementi essenziali e il percorso logico-valutativo, perché il contribuente possa comprendere le ragioni e difendersi
- Se il vizio di motivazione e' manifesta e decisivo, il giudice di legittimità puo' cassare senza rinvio e decidere la causa nel merito annullando l'atto impugnato
- In casi analoghi lesi contribuenti possono ottenere l'annullamento dell'accertamento e la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di grado di legittimità; le spese di merito possono essere compensate se vi sono giusti motivi
- Questioni istruttorie successive (es. valori alternativi attribuiti dall'Ufficio) possono rimanere assorbite quando il vizio formale (mancata motivazione) sia stato ritenuto determinante per la nullità dell'atto
- Per i contribuenti: conservare e allegare gli avvisi ricevuti nel ricorso e dedurre immediatamente la carenza di motivazione; per l'Amministrazione: allegare perizie/stime o sintetizzarne i criteri nel corpo dell'atto per evitare annullamenti
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