Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20850/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (05/11/2019) che aveva respinto il reclamo contro il decreto di diniego del patrocinio a spese dello Stato (19/06/2019). Il ricorrente deduceva (1) carenza di motivazione del rigetto in violazione dell'art. 74, comma 2, D.P.R. 115/1992; (2) violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 131 c.p.c. e norme sul processo tributario/statuto del contribuente (art. 2 co.2 D.Lgs. 546/1992, art. 7 L. 212/2000, art. 111 Cost.); (3) vizio per compensazione delle spese nonostante richiesta di liquidazione (art. 91 c.p.c., art. 702-ter c.p.c.); (4) omissione di esame del secondo motivo relativo alla presunta nullità dell'atto per essere stato inviato per posta e non tramite agente della riscossione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per mancata autosufficienza e inefficacia della censura sulla motivazione: l'ordinanza impugnata offriva una motivazione, seppur concisa, richiamando specifiche considerazioni e un sommario esame, e il ricorrente non ha indicato con sufficiente specificità le argomentazioni di diritto che si assumevano violate. Il quarto motivo è stato dichiarato carente di autosufficienza perché non riproduceva il testo del motivo asseritamente ignorato né spiegava in che modo si sarebbe concretizzata la nullità. Il terzo motivo è stato escluso per difetto di interesse (il ricorrente, soccombente, non ha interesse a contestare la compensazione delle spese). Non è stata disposta la condanna del resistente alle spese processuali, dato che lo Stato non ha svolto attività difensiva in controricorso; la Corte ha però dato atto che possono sussistere le condizioni per l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma che consente la censura per violazione di legge nel giudizio di cassazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze in parte non consentivano di verificare la violazione di legge per mancanza di specificità e autosufficienza.

  • art. 74, comma 2, D.P.R. n. 115/1992

    Norma sul patrocinio a spese dello Stato e motivazione dei provvedimenti; la Corte ha ritenuto che il decreto impugnato conteneva sufficienti specifiche considerazioni tali da non configurare la mancanza assoluta di motivazione denunciata.

  • art. 131 c.p.c.

    Disposizione sull'obbligo di esposizione dei motivi nella sentenza/ordinanza; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata, pur sintetica, rispettava il minimo motivazionale richiesto e che il ricorrente non ha dimostrato l'assenza materiale della motivazione.

  • art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Norma sul processo tributario richiamata per la necessità di motivazione; la Corte ha valutato che l'invocazione normativa non era adeguatamente sviluppata per fondare la cassazione.

  • art. 7, L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Richiesto per sottolineare il dovere di motivazione amministrativa; la Corte non ha ritenuto che la generale richiamata disposizione bastasse a dimostrare una mancanza assoluta di motivazione nel provvedimento impugnato.

  • art. 111 Cost.

    Principio di ragionevole durata del processo e diritto a una decisione motivata; richiamato dal ricorrente ma non ritenuto concretamente violato dalla Corte in mancanza di dimostrazioni specifiche.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma sulla liquidazione ed imposizione delle spese di lite; la richiesta del ricorrente è stata ritenuta priva di interesse essendo egli soccombente.

  • art. 702-ter c.p.c.

    Disposizione sull'ingiunzione o provvedimenti cautelari con riferimento alle spese; richiamata dal ricorrente ma non ritenuta rilevante dalla Corte nel caso concreto.

  • art. 366 n. 3 c.p.c.

    Regola sull'onere di specificità in cassazione (esporre con precisione i motivi di fatto e di diritto); la Corte ha richiamato il mancato rispetto di tale onere da parte del ricorrente quale causa di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Prevede l'ulteriore obbligo di versamento del contributo unificato in caso di impugnazione; la Corte ha attestato che possono sussistere le condizioni per tale obbligo a carico del ricorrente, se dovuto.

  • Sez. Unite, Sent. n. 8053/2014

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che il sindacato sulla motivazione in cassazione è ridotto al "minimo costituzionale" e riguarda solo vizi estremi (mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddizioni insanabili, incomprensibilità). La Corte l'ha applicata per escludere la censura del ricorrente.

  • Sez. U., Sent. n. 4315/2020

    Giurisprudenza richiamata in relazione all'applicazione dell'ulteriore versamento del contributo unificato; la Corte ha fatto riferimento a tale orientamento per l'eventuale obbligo del ricorrente.

Massime di principio

  • Per censurare la motivazione di una decisione in cassazione occorre dimostrare un vizio estremo ed evidente (mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddizioni insanabili o incomprensibilità): il mero difetto di 'sufficienza' non è sufficiente.
  • Le doglianze in cassazione devono essere autosufficienti e specifiche: riprodurre il testo del motivo impugnato, indicare dove si trova nella decisione e spiegare in che modo la motivazione viola norme o interpretazioni giurisprudenziali è essenziale.
  • Chi contesta la compensazione delle spese ha interesse solo se la decisione lo ha effettivamente danneggiato sotto il profilo della soccombenza; il soccombente non può sollevare una questione che gli sarebbe favorevole (diffetto di interesse).
  • Se la parte resistente (es. lo Stato) non svolge attività difensiva con controricorso, il giudice può non condannarla alle spese; tuttavia il ricorrente può essere comunque tenuto al versamento di contributi processuali previsti dalla normativa (es. art. 13 DPR 115/2002).
  • Nel contesto del patrocinio a spese dello Stato è importante che il ricorrente contesti con precisione le ragioni del diniego, documentando gli errori di fatto o di diritto e richiamando la normativa e la giurisprudenza pertinente in modo argomentato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.