Cassazione Civile, Sentenza n. 20850/2024 del 25/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (05/11/2019) che aveva respinto il reclamo contro il decreto di diniego del patrocinio a spese dello Stato (19/06/2019). Il ricorrente deduceva (1) carenza di motivazione del rigetto in violazione dell'art. 74, comma 2, D.P.R. 115/1992; (2) violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 131 c.p.c. e norme sul processo tributario/statuto del contribuente (art. 2 co.2 D.Lgs. 546/1992, art. 7 L. 212/2000, art. 111 Cost.); (3) vizio per compensazione delle spese nonostante richiesta di liquidazione (art. 91 c.p.c., art. 702-ter c.p.c.); (4) omissione di esame del secondo motivo relativo alla presunta nullità dell'atto per essere stato inviato per posta e non tramite agente della riscossione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per mancata autosufficienza e inefficacia della censura sulla motivazione: l'ordinanza impugnata offriva una motivazione, seppur concisa, richiamando specifiche considerazioni e un sommario esame, e il ricorrente non ha indicato con sufficiente specificità le argomentazioni di diritto che si assumevano violate. Il quarto motivo è stato dichiarato carente di autosufficienza perché non riproduceva il testo del motivo asseritamente ignorato né spiegava in che modo si sarebbe concretizzata la nullità. Il terzo motivo è stato escluso per difetto di interesse (il ricorrente, soccombente, non ha interesse a contestare la compensazione delle spese). Non è stata disposta la condanna del resistente alle spese processuali, dato che lo Stato non ha svolto attività difensiva in controricorso; la Corte ha però dato atto che possono sussistere le condizioni per l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma che consente la censura per violazione di legge nel giudizio di cassazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze in parte non consentivano di verificare la violazione di legge per mancanza di specificità e autosufficienza.
art. 74, comma 2, D.P.R. n. 115/1992
Norma sul patrocinio a spese dello Stato e motivazione dei provvedimenti; la Corte ha ritenuto che il decreto impugnato conteneva sufficienti specifiche considerazioni tali da non configurare la mancanza assoluta di motivazione denunciata.
art. 131 c.p.c.
Disposizione sull'obbligo di esposizione dei motivi nella sentenza/ordinanza; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata, pur sintetica, rispettava il minimo motivazionale richiesto e che il ricorrente non ha dimostrato l'assenza materiale della motivazione.
art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Norma sul processo tributario richiamata per la necessità di motivazione; la Corte ha valutato che l'invocazione normativa non era adeguatamente sviluppata per fondare la cassazione.
art. 7, L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiesto per sottolineare il dovere di motivazione amministrativa; la Corte non ha ritenuto che la generale richiamata disposizione bastasse a dimostrare una mancanza assoluta di motivazione nel provvedimento impugnato.
art. 111 Cost.
Principio di ragionevole durata del processo e diritto a una decisione motivata; richiamato dal ricorrente ma non ritenuto concretamente violato dalla Corte in mancanza di dimostrazioni specifiche.
art. 91 c.p.c.
Norma sulla liquidazione ed imposizione delle spese di lite; la richiesta del ricorrente è stata ritenuta priva di interesse essendo egli soccombente.
art. 702-ter c.p.c.
Disposizione sull'ingiunzione o provvedimenti cautelari con riferimento alle spese; richiamata dal ricorrente ma non ritenuta rilevante dalla Corte nel caso concreto.
art. 366 n. 3 c.p.c.
Regola sull'onere di specificità in cassazione (esporre con precisione i motivi di fatto e di diritto); la Corte ha richiamato il mancato rispetto di tale onere da parte del ricorrente quale causa di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Prevede l'ulteriore obbligo di versamento del contributo unificato in caso di impugnazione; la Corte ha attestato che possono sussistere le condizioni per tale obbligo a carico del ricorrente, se dovuto.
Sez. Unite, Sent. n. 8053/2014
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che il sindacato sulla motivazione in cassazione è ridotto al "minimo costituzionale" e riguarda solo vizi estremi (mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddizioni insanabili, incomprensibilità). La Corte l'ha applicata per escludere la censura del ricorrente.
Sez. U., Sent. n. 4315/2020
Giurisprudenza richiamata in relazione all'applicazione dell'ulteriore versamento del contributo unificato; la Corte ha fatto riferimento a tale orientamento per l'eventuale obbligo del ricorrente.
Massime di principio
- Per censurare la motivazione di una decisione in cassazione occorre dimostrare un vizio estremo ed evidente (mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddizioni insanabili o incomprensibilità): il mero difetto di 'sufficienza' non è sufficiente.
- Le doglianze in cassazione devono essere autosufficienti e specifiche: riprodurre il testo del motivo impugnato, indicare dove si trova nella decisione e spiegare in che modo la motivazione viola norme o interpretazioni giurisprudenziali è essenziale.
- Chi contesta la compensazione delle spese ha interesse solo se la decisione lo ha effettivamente danneggiato sotto il profilo della soccombenza; il soccombente non può sollevare una questione che gli sarebbe favorevole (diffetto di interesse).
- Se la parte resistente (es. lo Stato) non svolge attività difensiva con controricorso, il giudice può non condannarla alle spese; tuttavia il ricorrente può essere comunque tenuto al versamento di contributi processuali previsti dalla normativa (es. art. 13 DPR 115/2002).
- Nel contesto del patrocinio a spese dello Stato è importante che il ricorrente contesti con precisione le ragioni del diniego, documentando gli errori di fatto o di diritto e richiamando la normativa e la giurisprudenza pertinente in modo argomentato.
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