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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09909/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario avente a oggetto l'impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso di rettifica ai fini IVA per l'anno d'imposta 1991, avviso che era stato confermato in primo grado con annullamento dell'atto impositivo. Successivamente l'Agenzia delle entrate propose ricorso per revocazione avverso la sentenza della CTR siciliana, deducendo un errore di fatto per avere il giudice di appello ritenuto non prodotto un documento (PVC posto a fondamento dell'avviso di accertamento) che invece, secondo l'Ufficio, risultava regolarmente allegato all'atto di appello, come da ricevuta di segreteria. La CTR dichiarò inammissibile il ricorso per revocazione ritenendo inesistente la notificazione, perché eseguita presso il difensore domiciliatario della società fallita e non presso il curatore fallimentare, e perché la parte non si era costituita né era tornata in bonis. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c. e sostenendo che la notificazione del ricorso per revocazione non era inesistente ma, al più, nulla, poiché indirizzata alla società fallita, per essa al curatore, presso il difensore domiciliatario già nominato nel giudizio di appello. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, osservando che la notificazione era stata comunque effettuata tramite un soggetto qualificato e con consegna presso il domicilio eletto del difensore, sicché non mancavano gli elementi costitutivi essenziali della notificazione; al più si trattava di nullità e non di inesistenza. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha escluso che la notificazione del ricorso per revocazione fosse inesistente e ha qualificato l'eventuale vizio come mera nullità. Conseguentemente ha cassato la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura è stata formalmente proposta come violazione di legge processuale, in relazione alla qualificazione del vizio di notificazione e alla conseguente inammissibilità dichiarata dal giudice di merito.

  • art. 156 c.p.c.

    La Corte richiama la disciplina della nullità degli atti processuali per sostenere che il vizio della notificazione, se sussistente, non comportava inesistenza ma solo nullità, con possibili effetti sananti o rimedi processuali conseguenti.

  • art. 160 c.p.c.

    La Corte lo richiama in relazione ai vizi della notificazione, affermando che la notificazione eseguita con errori nell'indicazione del destinatario non era inesistente ma, al più, nulla.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro generale del ricorso per cassazione richiamato nell'intestazione del motivo di impugnazione.

Massime di principio

  • La notificazione non è inesistente quando sia stata compiuta mediante un soggetto abilitato e vi sia comunque un esito riconducibile al modello legale della notificazione; in tali casi, anche se vi sono irregolarità, il vizio ricade nella nullità.
  • L'errata indicazione del destinatario nell'avviso di ricevimento non elimina di per sé l'obiettivo collegamento tra l'atto notificato, il difensore domiciliatario e la parte rappresentata, se il destinatario effettivo è comunque identificabile dal contesto dell'atto.
  • Quando un giudice qualifica come inesistente una notificazione che invece presenta gli elementi essenziali del procedimento notificatorio, la declaratoria di inammissibilità fondata su tale presupposto è erronea e va cassata.
  • In materia processuale, la distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione dipende dalla presenza o meno degli elementi costitutivi essenziali dell'attività notificatoria; ogni difformità dal modello legale che non ne elimini tali elementi va trattata come nullità.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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