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Sentenza

Sentenza n. 975/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2317/24 Tribunale di Messina-Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202600263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro n. 2317/2024, notificata al Ministero il 31 dicembre 2024, con la quale le era stato riconosciuto il diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per l'importo di euro 1.461,45 oltre interessi, con esclusione del cumulo tra interessi e rivalutazione. Il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha dedotto l'avvenuto decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza contestare né l'inadempimento né il passaggio in giudicato della sentenza. Sebbene inizialmente mancasse un'attestazione di cancelleria, la ricorrente ha successivamente depositato un'attestazione comprovante il passaggio in giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni, essendo il ricorso stato notificato oltre un anno dopo la notificazione del titolo esecutivo. Ha inoltre ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario: inizialmente lo ha desunto dalla mancata contestazione specifica dell'Amministrazione, considerando che eventuali impugnazioni sarebbero state notificate presso l'Avvocatura dello Stato, e comunque ha valorizzato l'attestazione di cancelleria successivamente depositata dalla ricorrente. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza e ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di pagare entro 60 giorni euro 1.461,45, oltre agli interessi nei limiti indicati dal titolo giudiziale e con esclusione del cumulo tra interessi e rivalutazione. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500 oltre accessori, distratte in favore dei difensori antistatari della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione

    Il termine dilatorio deve essere rispettato prima dell'attivazione del giudizio di ottemperanza; nel caso concreto è stato ritenuto decorso poiché il ricorso è stato notificato oltre un anno dopo la notificazione della sentenza.

  • art. 11 r.d. n. 1611/1933

    La notificazione degli atti processuali relativi alle amministrazioni statali deve avvenire presso i competenti uffici dell'Avvocatura dello Stato; il Collegio ha valorizzato tale regola per ritenere che eventuali impugnazioni della sentenza del giudice ordinario sarebbero state conosciute dalla difesa erariale.

  • art. 16 l. n. 412/1991

    Gli interessi dovuti in esecuzione del titolo sono riconosciuti nei limiti stabiliti dalla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Il pagamento deve avvenire senza cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, secondo quanto stabilito nel titolo esecutivo.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Costituisce il fondamento della condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il passaggio in giudicato del titolo costituisce presupposto necessario, ma può essere desunto dalla mancata contestazione specifica dell'amministrazione resistente, soprattutto quando eventuali impugnazioni avrebbero dovuto essere notificate presso l'Avvocatura dello Stato; resta comunque possibile comprovare tale presupposto mediante successiva attestazione di cancelleria.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione coattiva delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione deve essere decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
  • L'accertata inerzia dell'amministrazione nell'eseguire una sentenza passata in giudicato giustifica l'ordine giudiziale di pagamento entro un termine assegnato e la contestuale nomina di un commissario ad acta, destinato a operare entro un ulteriore termine in caso di persistente inottemperanza.
  • In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo deve rispettare i limiti economici e le modalità di corresponsione stabiliti dal titolo esecutivo, compresa l'esclusione del cumulo tra interessi e rivalutazione quando prevista dalla sentenza da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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