Cassazione Civile, Ordinanza n. 23799/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia originaria riguardava la domanda proposta dal dante causa dei ricorrenti per l’accertamento dell’occupazione abusiva di un terreno da parte di un Comune e per la condanna dell’ente al pagamento dell’indennizzo ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, gli eredi hanno proposto revocazione avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 5617/2022 che aveva a sua volta rigettato il ricorso contro la sentenza d’appello. Con l’unico motivo, i ricorrenti hanno dedotto errore di fatto revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avesse dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso sulla domanda risarcitoria assumendo, erroneamente, che la sentenza d’appello contenesse una ulteriore ratio decidendi relativa al mancato acquisto dell’area per il mancato avveramento di una condizione contrattuale. Secondo i ricorrenti, tale ratio non esisteva nella sentenza impugnata e la proprietà del terreno non era stata posta in discussione; pertanto l’ordinanza sarebbe stata inficiata da errore di fatto evidente e decisivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la doglianza non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma mirasse in realtà a censurare l’interpretazione data dalla Corte al ricorso per cassazione e alla sentenza di merito. L’asserita inesatta valutazione del contenuto degli atti e della motivazione della sentenza impugnata è stata qualificata come errore di giudizio, non deducibile con il rimedio della revocazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; non sono state liquidate spese per difetto di attività difensiva dell’intimato. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato come base della domanda di indennizzo per occupazione illegittima dell’area nel giudizio originario
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
la revocazione per errore di fatto presuppone una semplice svista percettiva su un fatto incontestato e non può essere utilizzata per contestare valutazioni o interpretazioni degli atti e della sentenza
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione immediata e oggettiva di un fatto processuale incontestato, e non quando la doglianza investa l’interpretazione degli atti o della motivazione della sentenza.
- Non è ammissibile la revocazione se la parte, sotto la veste dell’errore di fatto, mira in realtà a contestare un errore di giudizio, cioè l’apprezzamento delle risultanze processuali o la lettura data dalla Corte al contenuto del ricorso e della sentenza impugnata.
- Il vizio revocatorio richiede che il fatto erroneamente percepito sia essenziale e decisivo; restano fuori dal rimedio le censure che presuppongono un nuovo scrutinio argomentativo della controversia.
- L’inesatta valutazione della motivazione di una sentenza o degli atti di parte non integra errore di fatto, ma errore di giudizio, e come tale non è deducibile con la revocazione.
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