Sentenza n. 313/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con condanna al pagamento di € 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza n. 227/2025 del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro. La sentenza aveva accertato il diritto della docente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, del valore annuo di € 500,00, in relazione agli anni scolastici nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato, condannando il Ministero al pagamento complessivo di € 1.500,00. La ricorrente ha dedotto di avere notificato il titolo esecutivo al Ministero il 13 marzo 2025, che la sentenza era passata in giudicato e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi chiesto l'attivazione della Carta elettronica, l'accredito dell'importo dovuto e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata al domicilio digitale dell'Amministrazione quale titolo esecutivo ed era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di esecuzione spontanea, il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L'esecuzione consiste nell'attivazione della Carta elettronica e nel versamento su di essa dell'importo di € 1.500,00, senza ulteriori accessori, poiché tale somma non è qualificabile come voce retributiva. È stato nominato, per l'eventuale perdurante inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivare dopo un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, allocare la somma in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre contributo unificato eventualmente versato, spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire in ottemperanza per ottenere dall'Amministrazione l'attuazione di una sentenza passata in giudicato resa dal giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e dei poteri esercitati dal giudice amministrativo per assicurare l'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il decorso infruttuoso del termine consente di procedere all'esecuzione.
art. 479 c.p.c.
La notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione è idonea ai fini dell'esecuzione; a seguito della modifica richiamata dalla sentenza, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha modificato la disciplina dell'art. 479 c.p.c., eliminando la necessità dell'apposizione della formula esecutiva sulle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti; nel caso deciso, il titolo giudiziale ne aveva riconosciuto l'assegnazione per gli anni di servizio a tempo determinato.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato prodotto in giudizio è stato utilizzato per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato resa dal giudice ordinario, quando la pronuncia imponga all'Amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
- La notificazione del titolo esecutivo al domicilio digitale dell'Amministrazione è idonea a far decorrere il termine dilatorio previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, senza necessità di apposizione della formula esecutiva sulle copie conformi del provvedimento giurisdizionale.
- Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un ulteriore termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di una somma, l'Amministrazione deve compiere anche gli atti contabili necessari, compresa l'eventuale allocazione della somma in bilancio; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato.
- Quando il giudicato riconosce l'attribuzione di una Carta elettronica per la formazione dei docenti e dispone l'accredito di una somma su tale Carta, l'importo deve essere versato secondo le modalità stabilite dal titolo, senza ulteriori accessori se non si tratta di una voce retributiva.
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