Ordinanza n. 955/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. Provvedimento del Questore della Provincia di Napoli prot.0308738 del 23.12.2025 notificato in data 27.12.2025 con il quale si ordina l’allontanamento di -OMISSIS- del Comune di Napoli con divieto di farvi ritorno per un periodo di anni tre; 2. Di tutti gli atti presupposti e consequenziali, comunque connessi, tra cui la Proposta per l’emissione del provvedimento ex art. 2 del D. Lgs 159/2011 avanzata dal Commissariato di PS di Bagnoli nonché la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 e 8 L. 241/90.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Napoli che ordina l'allontanamento dal Comune di Napoli, con divieto di ritorno per tre anni
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario misura prefettizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento del Questore che gli impone l'allontanamento dal Comune di Napoli e il divieto di farvi ritorno per tre anni, nonché gli atti presupposti, inclusa la proposta del Commissariato di pubblica sicurezza e la comunicazione di avvio del procedimento. In sede cautelare ha dedotto, tra gli altri profili, la sproporzione della durata triennale della misura e la violazione del contraddittorio procedimentale, poiché la comunicazione di avvio non avrebbe indicato tutte le ragioni poste a fondamento del provvedimento finale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela cautelare di cui all'art. 55 c.p.a. e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. In particolare, a un primo sommario esame, la durata di tre anni del divieto di ritorno nel Comune di Napoli è apparsa sproporzionata. Il Collegio ha inoltre ravvisato, sempre in via cautelare, una possibile violazione delle regole del contraddittorio procedimentale, perché l'amministrazione non avrebbe comunicato con l'avvio del procedimento tutte le ragioni poste a base della misura. Il Ministero dovrà quindi rideterminarsi. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione di merito è stata fissata al 3 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
sussistono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. per l’accoglimento dell’invocata tutela cautelare
La norma è stata applicata per concedere la sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento impugnato.
art. 2 d.lgs. 159/2011
Richiamato quale base normativa del procedimento volto all'adozione della misura di allontanamento.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Richiamati in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento e al possibile difetto del contraddittorio procedimentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la durata di una misura amministrativa di allontanamento e divieto di ritorno deve rispettare il principio di proporzionalità; una durata triennale può essere sospesa quando, a un primo sommario esame, risulti sproporzionata rispetto agli elementi posti a fondamento della misura.
- La comunicazione di avvio del procedimento deve consentire al destinatario un contraddittorio effettivo, rendendo conoscibili le ragioni rilevanti poste a base del possibile provvedimento finale; l'omessa indicazione di tali ragioni può giustificare la sospensione cautelare dell'atto conclusivo.
- Quando accoglie una domanda cautelare per sproporzione della misura e possibile violazione del contraddittorio, il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia dell'atto e imporre all'amministrazione di rideterminarsi, senza definire in via definitiva la controversia.
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