Cassazione Penale, Sentenza n. 37122/2023 del 12/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 02-01-2023 che confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di euro 2.222.899 a carico della societa' Astra Petroli s.r.l., con esecuzione per equivalente nei confronti di Vincenzo Zera Falduto, indagato per violazioni riconducibili al d.lgs. n.504/1995 (materia accise/energia). La difesa denunciava violazione degli artt. 321 c.p.p. e 44, comma 1-bis, del d.lgs. n.504/1995 e censurava la carenza e l'illogicita' della motivazione in ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora, sostenendo che Falduto fosse un operatore commerciale che pagava regolarmente le partite comprensive di imposte, che le scritture contabili e le fatture erano regolari e che non vi fosse prova del suo contributo ai traffici illeciti o della inesistenza della Astra Petroli s.r.l.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro (art.325 c.p.p.) sia ammesso solo per violazione di legge e che la Corte non possa sindacare valutazioni di fatto a meno che non sussistano vizi di legge o una motivazione totalmente mancante. Il Tribunale del Riesame aveva motivato adeguatamente richiamando indagini che evidenziavano fatture e documenti falsi, l'inesistenza del luogo di consegna indicato in molte fatture, la mancanza di licenza e deposito della Astra Petroli s.r.l., e la discrepanza tra vendite e acquisti di carburante, con determinazione dell'accisa evasa (euro 1.722.916,00 per il 2020 e euro 499.983,00 per il 2021). Sul periculum in mora la Corte ha ritenuto congruo il ragionamento del Riesame circa il concreto rischio di azzeramento del patrimonio della societa' e la qualita' di "societa' di comodo". Conseguentemente il ricorso e' dichiarato inammissibile; Falduto e' condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Richiesto dalle difese come parametro di valutazione della motivazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse fornito una motivazione adeguata e coerente rispetto ai requisiti minimi richiesti
art. 44 comma 1-bis del d.lgs. n.504/1995
Norma richiamata dalla difesa (relativa alle misure patrimoniali/ambito del d.lgs. 504/1995); la Corte non ha ritenuto vizi di applicazione tali da rendere il provvedimento impugnabile per violazione di legge
art. 40 del d.lgs. n.504/1995
Riferimento alla fattispecie di reato contestata (illeciti in materia di prodotti energetici/accise); la Corte ha confermato che le risultanze investigative giustificavano il fumus commissi delicti riconducibile a quella normativa
art. 325 cod. proc. pen.
La Corte richiama che il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo o probatorio e' ammesso solo per violazione di legge; cio' limita il sindacato di merito sulle valutazioni probatorie del giudice del riesame
art. 606 cod. proc. pen., lett. e)
La Corte osserva che l'illogicita' manifesta della motivazione deve essere dedotta con il specifico motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p.; non poteva essere confusa con il rimedio previsto per i ricorsi ex art.325
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilita' del ricorso
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo/probatorio (art.325 c.p.p.) sono ammessi principalmente per vizi di diritto: questioni di valutazione della prova e di merito sono in genere inammissibili salvo che emergano violazioni di legge o una motivazione del tutto carente
- Per contestare in Cassazione la manifesta illogicita' della motivazione occorre utilizzare il motivo specifico di cui all'art.606 lett. e) c.p.p.; confutazioni generiche della valutazione probatoria non sono sufficienti
- Il giudice cautelare puo' fondare il fumus e il periculum anche su riscontri investigativi e indizi pluriaggiuntivi (falsita' di documenti, inesistenza dei luoghi indicati, incoerenze nelle scritture) senza che la difesa possa superare tali apprezzamenti in sede di legittimita' senza allegare vizi di diritto
- Nel sequestro finalizzato alla confisca l'onere motivazionale relativo al periculum puo' essere assolto dimostrando il concreto rischio di dissipazione o azzeramento del patrimonio (es. societa' di comodo, attivita' sistematiche elusive), nonché la pericolosita' dell'illecito rispetto alla tracciabilita' dei prodotti
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi e' importante produrre, fin dalle fasi cautelari, elementi probatori idonei a dimostrare la regolarita' delle operazioni (prove di consegna, documentazione di stoccaggio effettivo, pagamenti, rapporti contrattuali reali, prova dell'esistenza dei depositi) e segnalare specifici vizi giuridici del provvedimento per poter valere in sede di impugnazione
- Le censure che riguardano valutazioni alternative dei fatti (ad es. la qualita' del ruolo ricoperto dall'indagato: semplice acquirente o promotore della frode) vanno sviluppate nel merito del procedimento penale dove la prova puo' essere assunta e sindacata; in cassazione tali censure sono difficilmente decisive se non accompagnate da questioni di diritto
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