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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33585/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Il ricorrente ha proposto un unico motivo di impugnazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In sostanza sosteneva che l'offesa dovesse essere ritenuta lieve. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era inammissibile perché si limitava a riproporre pedissequamente gli stessi argomenti già proposti in appello e già disattesi, senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della decisione impugnata. È stato inoltre valorizzato che il giudice di merito aveva già spiegato perché l'offesa non potesse considerarsi tenue, richiamando la gravità del fatto, i beni pubblici resi inservibili e i precedenti penali dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando l'offesa non possa ritenersi lieve; la valutazione di merito è sindacabile solo con motivi specifici e non meramente ripetitivi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare, senza specifica confutazione della motivazione impugnata, i motivi già dedotti in appello e già esaminati dal giudice di merito.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una critica argomentata alla valutazione svolta dal giudice di merito; non basta riproporre in modo assertivo la minore offensività del fatto.
  • La non riconoscibilità della particolare tenuità può essere sorretta dal richiamo alla consistenza dell'offesa e a elementi personali dell'imputato, come i precedenti penali, se valorizzati dal giudice di merito in una motivazione non illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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