Sentenza n. 1192/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva condannato il Comune al pagamento di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., chiedendo che il Comune di Palermo desse esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, notificata all’Amministrazione il 25 luglio 2025 e divenuta definitiva, con la quale il Comune era stato condannato a pagare € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla domanda al 24 giugno 2025. L’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. È stata inoltre chiesta l’applicazione della penalità di mora e l’affidamento al commissario ad acta anche del pagamento delle somme dovute a tale titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, compreso il passaggio in giudicato del titolo attestato il 5 gennaio 2026. Ha ordinato al Comune di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, nominando, per l’eventuale inerzia, quale commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato regionale competente, con facoltà di delega, per un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario deve esercitare poteri sostitutivi effettivi e non limitarsi ad attività di impulso verso gli uffici comunali; l’incarico è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza. Il TAR ha disposto, a carico del Comune, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Ha invece escluso che il commissario possa essere incaricato anche del pagamento delle astreintes o degli altri obblighi derivanti dalla sentenza di ottemperanza, dovendo limitarsi all’esecuzione del titolo originario. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del titolo; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e può proseguire sino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e, tramite l’art. 71, il termine per proporre la relativa richiesta.
art. 71 d.P.R. 115/2002
Il termine per la richiesta di liquidazione del compenso decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
art. 55 d.P.R. 115/2002
ai fini del rimborso delle spese di viaggio si terrà conto di quanto disposto dall’art. 55 del citato d.P.R.
È richiamato per la disciplina del rimborso delle spese di viaggio del commissario ad acta.
art. 8 l. 417/1978
ai fini del rimborso delle spese di viaggio si terrà conto di quanto disposto dall’art. 55 del citato d.P.R. e dall’art. 8 della l. n. 417/1978
È richiamato, unitamente all’art. 55 d.P.R. 115/2002, ai fini del rimborso delle spese di viaggio del commissario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata l’esistenza di un titolo esecutivo definitivo e l’inerzia dell’amministrazione obbligata, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare un commissario ad acta per l’ulteriore eventuale inerzia.
- Il commissario ad acta svolge una funzione sostitutiva e non meramente sollecitatoria: deve adottare direttamente gli atti necessari all’esecuzione del titolo e non può limitarsi a impartire impulsi agli uffici dell’amministrazione inadempiente.
- L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dall’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione del titolo originario non può essere incaricato anche dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla successiva sentenza di ottemperanza, quali il pagamento delle astreintes, delle spese di lite o del contributo unificato.
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