Cassazione Penale, Sentenza n. 19145/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva disposto la consegna (mandato d'arresto europeo emesso dal Tribunale di Spalato) per reati commessi in Croazia; il motivo principale del ricorso era la violazione e la mancata applicazione degli artt. 18-bis, comma 2, e 19, comma 1, lett. b), della legge n. 69/2005, in quanto la Corte territoriale aveva escluso la rilevanza del cosiddetto 'radicamento' sul territorio italiano quando il mandato di arresto è di natura processuale, ritenendo il motivo di rifiuto facoltativo applicabile solo ai m.a.e. esecutivi. Il difensore sosteneva inoltre che, alla luce del d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 10, la disciplina sul radicamento doveva applicarsi anche al m.a.e. processuale e richiamava la questione pregiudiziale sollevata dalla Corte costituzionale circa il trattamento dei cittadini di Stati terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto errata la conclusione della Corte di appello che escludeva la rilevanza del radicamento per i m.a.e. processuali. Richiamando la simmetria tra l'art. 19, comma 1, lett. b) e l'art. 18-bis, comma 2, della legge n. 69/2005 e la giurisprudenza recente, la Corte ha stabilito che il principio del radicamento va verificato anche nei casi di mandato di arresto europeo emesso 'ai fini di un'azione penale'. Ha annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della Corte di appello di Torino perché accerti, applicando i principi indicati, se e in quali termini il ricorrente sia radicato nel territorio, se sia cittadino italiano o di altro Stato membro UE e tenga conto dell'invio alla Corte di giustizia delle questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte costituzionale. La Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 6, comma 1
La Corte ha rilevato che il mandato di arresto europeo conteneva le informazioni richieste dall'art. 6, comma 1 (dati dell'ordine di arresto, ricostruzione dei fatti, qualificazione giuridica, pena edittale, normativa di riferimento, ragioni della richiesta e elementi di identificazione).
Legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 18-bis, comma 2
Norma che prevede un motivo di rifiuto facoltativo per m.a.e. esecutivi basato sul radicamento stabile; la Corte di Cassazione interpreta la disciplina come sostanzialmente allineata, quanto ai presupposti soggettivi, a quella dell'art. 19 anche per i m.a.e. processuali.
Legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 19, comma 1, lett. b)
«ai fini di un'azione penale»
Regola la possibilità di subordinare la consegna alla garanzia del rientro in Italia per cittadini italiani o cittadini di altri Stati membri UE residenti in Italia quando il mandato è emesso ai fini di un'azione penale; la Corte ritiene applicabile il controllo del radicamento anche per i m.a.e. processuali.
Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10
Modifica la disciplina del mandato d'arresto europeo; la difesa aveva invocato l'intervento normativo per estendere l'applicabilità del motivo di rifiuto anche ai m.a.e. processuali, e la Corte di Cassazione riconosce la simmetria introdotta dal legislatore.
Legge n. 69/2005 - art. 22, comma 5
La Cancelleria è incaricata degli adempimenti previsti da tale disposizione in relazione alla trasmissione degli atti e comunicazioni conseguenti alla decisione di annullamento e rinvio.
Direttiva 2002/584/GAI (Mandato d'arresto europeo) - art. 4, punto 6
Richiamata dalla Corte costituzionale nella questione pregiudiziale; la Corte di Cassazione segnala che la Corte costituzionale ha chiesto alla Corte di giustizia se disposizioni nazionali che escludono automaticamente i cittadini di paesi terzi dal beneficio del rifiuto basato sul radicamento siano compatibili con la direttiva e i principi della Carta dei diritti fondamentali.
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - art. 267
Norma procedurale che permette la rimessione di questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea; la Corte costituzionale ha utilizzato tale procedura per questioni sulla compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'UE.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - art. 7
Richiamata dalla Corte costituzionale nella valutazione della compatibilità tra normativa nazionale e diritti fondamentali europei (diritto alla vita privata e familiare).
Massime di principio
- Nei casi di mandato d'arresto europeo emesso 'ai fini di un'azione penale' (m.a.e. processuale) il giudice di esecuzione deve valutare l'eventuale radicamento del soggetto sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b), analogamente a quanto avviene per i m.a.e. esecutivi con riferimento all'art. 18-bis, comma 2.
- Il 'radicamento' va accertato con valutazione concreta dei legami personali, familiari, lavorativi e di residenza duratura: se risultano significativi, può operare il motivo di rifiuto facoltativo o la subordinazione della consegna a garanzie di rientro.
- Se il richiedente è cittadino italiano o di un altro Stato membro UE residente in Italia al momento dell'emissione del mandato, il giudice deve considerare la disciplina di protezione prevista dall'art. 19 e chiedere le garanzie del rientro quando rilevante.
- Se il soggetto è cittadino di Stato terzo, occorre tener conto che la Corte costituzionale ha rimesso questioni alla Corte di Giustizia UE; finché non vi sia pronuncia comunitaria, il giudice nazionale dovrà considerare la questione e motivare in relazione ai diritti fondamentali e ai principi europei invocati.
- Prima di autorizzare la consegna il giudice deve verificare la completezza formale del mandato d'arresto europeo (dati dell'ordine di arresto, ricostruzione dei fatti, qualificazione giuridica, pena edittale, normativa di riferimento, elementi identificativi), come prescritto dalla normativa nazionale e comunitaria.
- In presenza di dubbi su applicazione o compatibilità delle norme nazionali con il diritto dell'UE, i giudici nazionali devono valutare la necessità di rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia, o tener conto di rimessioni già effettuate dalla Corte costituzionale.
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