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Ordinanza

Ordinanza n. 141/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202502451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere e provvedimenti di sospensione e annullamento in autotutela della procedura di reclutamento per il S.A.D. AFAM007 Violoncello

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (istituzione AFAM)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, le delibere del Consiglio di amministrazione del Conservatorio che avevano disposto la sospensione in autotutela del procedimento di reclutamento e successivamente imposto l’intervento in autotutela, nonché gli atti con cui era stato avviato e poi disposto l’annullamento di tutti gli atti della procedura concorsuale AFAM007. Ha chiesto anche la sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti, ma dà conto della contestazione degli atti di autotutela e della questione relativa alla disciplina normativa applicabile al reclutamento dei docenti destinati a prestare servizio nell’anno accademico 2025/2026.

La decisione

Il TAR, nella fase cautelare e ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ha ritenuto che il ricorso e i motivi aggiunti non fossero assistiti da sufficiente fumus boni iuris. Il Collegio ha considerato che, a prescindere dalla possibile natura endoprocedimentale di alcuni atti impugnati, il combinato disposto degli artt. 4, comma 4, e 17, comma 8, del d.P.R. n. 83/2024 imponeva che il reclutamento dei docenti destinati all’anno accademico 2025/2026 avvenisse entro ottobre 2025 secondo la nuova disciplina. Tale conclusione è stata ritenuta coerente con il bando, che collegava espressamente la procedura alla dotazione dei docenti a tempo indeterminato per l’inizio dell’anno accademico 2025/2026, e con la disciplina transitoria dell’art. 6, comma 4-ter, del d.l. n. 198/2022, convertito nella l. n. 14/2023, che riservava la normativa previgente ai reclutamenti relativi agli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025. Il TAR ha escluso che l’eventuale erronea indicazione della decorrenza del contratto stipulato con la ricorrente potesse condurre a una diversa conclusione. La domanda cautelare è stata quindi respinta; le spese della fase sono state compensate in ragione della novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha valutato il fumus boni iuris e ha respinto la domanda di sospensione.

  • art. 21-quater l. 241/1990

    Richiamato quale base normativa della sospensione in autotutela disposta dagli atti impugnati; l’ordinanza non ne esamina specificamente i presupposti.

  • art. 4, comma 4, d.P.R. n. 83/2024

    Rilevante, insieme all’art. 17, comma 8, per ritenere applicabile la nuova disciplina al reclutamento dei docenti destinati all’anno accademico 2025/2026, da svolgersi entro ottobre 2025.

  • art. 17, comma 8, d.P.R. n. 83/2024

    Concorre a fondare la conclusione cautelare secondo cui il reclutamento per l’anno accademico 2025/2026 doveva essere effettuato entro ottobre 2025 secondo le nuove disposizioni.

  • art. 6, comma 4-ter, d.l. n. 198/2022, convertito in l. n. 14/2023

    La disciplina previgente di cui al d.m. n. 180/2023 si applicava ai reclutamenti dei docenti relativi agli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, non a quello riferito all’anno accademico 2025/2026.

  • d.m. n. 180/2023

    Individuato come normativa previgente applicabile, in base alla disciplina transitoria, ai reclutamenti relativi agli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, a un sommario esame, le censure non risultano assistite da sufficiente fumus boni iuris, anche se il giudizio di merito non è ancora definito.
  • Quando la disciplina transitoria limita l’applicazione della normativa previgente ai reclutamenti relativi a determinati anni accademici, le procedure riferite a un anno successivo devono essere valutate alla luce della nuova disciplina applicabile ratione temporis.
  • Ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile a una procedura di reclutamento, assume rilievo la finalità espressamente indicata nel bando, in particolare il collegamento tra la procedura e la dotazione dei docenti per l’inizio di uno specifico anno accademico.
  • L’eventuale erronea indicazione della decorrenza del contratto stipulato con il candidato non è, di per sé, idonea a rendere applicabile una disciplina diversa da quella individuata in base all’anno accademico cui la procedura è sostanzialmente riferita.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaAutotutelaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareAutotutela decisoriaTermini del procedimento

Testo integrale

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