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Sentenza

Sentenza n. 846/2026 - Catania, Sezione 5

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Ragusa sull'istanza del 12 giugno 2025 volta ad ottenere l’emissione di un provvedimento espresso relativo alla pratica edilizia n. 15149 in relazione all’istanza permesso di costruire (prot. n. 141642 dell’8 novembre 2023) che ne attesti l'avvenuta formazione per silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 380/2001 e per la conseguente condanna dell'Amministrazione al rilascio della relativa attestazione; inoltre, per la condanna del Comune di Ragusa al pagamento dell'indennizzo per il mero ritardo nella conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2-bis della Legge n. 241/1990.

Giustizia amministrativa202502855

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Ragusa sull’istanza di conclusione del procedimento e di attestazione della formazione del silenzio-assenso relativo a un permesso di costruire

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente aveva presentato al Comune un’istanza di permesso di costruire in data 8 novembre 2023, deducendo l’avvenuta conclusione positiva dell’istruttoria e la formazione del titolo per silenzio-assenso. A fronte dell’inerzia comunale nel formalizzare il titolo e nel rilasciare l’attestazione richiesta, la società aveva presentato il 12 giugno 2025 un’istanza volta a ottenere un provvedimento espresso e, comunque, la certificazione dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001. Persistendo il mancato riscontro, ha proposto azione avverso il silenzio, chiedendo anche la condanna del Comune al pagamento dell’indennizzo per mero ritardo ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990. Nel corso del giudizio il Comune ha rappresentato di avere adottato, il 16 gennaio 2026, il permesso di costruire espresso relativo alla pratica edilizia, mentre la società ha dichiarato di rinunciare alla domanda indennitaria e ha chiesto la cessazione della materia del contendere quanto all’azione contra silentium.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento all’azione avverso il silenzio, poiché l’adozione, durante il giudizio, del permesso di costruire espresso e conclusivo del procedimento ha soddisfatto l’interesse azionato, facendo venire meno l’inerzia oggetto del ricorso. La declaratoria è stata inoltre confermata dalla dichiarazione resa dal difensore della società in udienza. Quanto alla domanda di indennizzo per ritardo, il Collegio ha preso atto della rinuncia formulata dalla società ricorrente, senza esaminarne il merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione dell’esito del giudizio e della concorde richiesta delle parti.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001

    La società aveva invocato tale disposizione per ottenere l’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire; la sentenza non esamina nel merito la formazione del titolo, poiché l’adozione del provvedimento espresso ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990

    La disposizione è stata richiamata per la domanda di indennizzo da mero ritardo, alla quale la società ha rinunciato; il giudice si è limitato a darne atto.

  • art. 5, comma 1, lett. a), L.R. n. 16/2016

    È indicata quale base normativa dell’istanza di permesso di costruire presentata dalla società; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • L’adozione, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio-inadempimento, del provvedimento espresso conclusivo del procedimento soddisfa l’interesse azionato e determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell’oggetto dell’azione contra silentium.
  • Quando il ricorrente dichiara in udienza di rinunciare a una domanda autonoma, il giudice può limitarsi a darne atto nel dispositivo, senza esaminarne il merito.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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