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Sentenza

Sentenza del 31/05/2017 n. 13735 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento per imposte di registro, ipotecaria, catastale e INVIM, oltre a sanzioni e interessi, emessa in relazione al trasferimento di terreni. Il contribuente aveva contestato la cartella sostenendo l'omessa o irregolare notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione, atto presupposto, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa, nonché la carenza di motivazione dell'avviso. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sfavorevole sostenendo che la relata e la documentazione dell'ufficio postale provassero la corretta procedura di notifica mediante deposito e compiuta giacenza e che l'avviso fosse adeguatamente motivato sulla base di una relazione tecnica UTE e di comparazioni di mercato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso. Il primo motivo, pur formalmente riferito a un vizio processuale, è stato qualificato come denuncia di un errore di fatto percettivo, eventualmente proponibile con revocazione davanti allo stesso giudice d'appello, e comunque formulato senza la necessaria autosufficienza. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e mirava a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare a Z.D. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    Notifica per irreperibilità relativa

    La notifica richiede il rispetto e la prova di tutti gli adempimenti previsti, compreso il deposito presso l'ufficio competente e l'invio della comunicazione di avvenuto deposito; la regolarità deve risultare adeguatamente documentata.

  • Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve individuare correttamente il vizio denunciato e confrontarsi specificamente con la sentenza impugnata. Non è consentito utilizzare il giudizio di legittimità per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove.

  • Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto derivante da un'inesatta percezione degli atti processuali costituisce, quando ne ricorrono i presupposti, motivo di revocazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, non motivo ordinario di ricorso per cassazione.

  • D.P.R. n. 131/1986, artt. 51 e 52

    La rettifica del valore dei beni ai fini dell'imposta di registro deve essere adeguatamente motivata, indicando gli elementi utilizzati dall'amministrazione, come relazioni tecniche, valori comparativi e parametri estimativi. Nel caso concreto, tuttavia, la censura dell'Agenzia è stata dichiarata inammissibile senza esame definitivo nel merito della motivazione dell'avviso.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario presupposto non risulta validamente notificato, la cartella o l'atto successivo può essere contestato per mancata conoscenza legale dell'atto fondante la pretesa.
  • Per le notifiche ex art. 140 c.p.c. l'amministrazione deve poter dimostrare documentalmente il compimento di tutti gli adempimenti previsti; la semplice affermazione della regolarità della notifica non è sufficiente.
  • In cassazione è essenziale qualificare correttamente il vizio denunciato, indicare con precisione gli atti rilevanti e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La Corte di cassazione non può rivalutare il contenuto delle prove, la ricostruzione dei fatti o la congruità delle stime tecniche come farebbe un giudice di merito.
  • Se la doglianza riguarda una mera errata percezione di un documento già presente negli atti, può trattarsi di errore revocatorio, da far valere davanti al giudice che ha emesso la decisione, e non necessariamente di vizio denunciabile in cassazione.

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