Sentenza n. 4055/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento a) della disposizione dirigenziale del Comune di San Giorgio a Cremano prot. n. 13303 del 28 febbraio 2025, con cui è stato ingiunto al ricorrente di conformarsi alle prescrizioni indicate nel parere favorevole della Soprintendenza entro il termine perentorio di trenta giorni, in vista della conclusione dell’iter procedimentale relativo all’istanza di condono edilizio prot. n. 48491 del 27 dicembre 1986, presentata con riguardo ad un manufatto uso deposito sito nel territorio comunale alla Via Matteotti n. 46; b) del suddetto parere favorevole prot. n. 379-P del 9 gennaio 2025, emesso dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, limitatamente alla parte in cui ha imposto prescrizioni vincolanti sulla demolizione di porzioni del manufatto; c) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: disposizione dirigenziale comunale che ingiungeva la demolizione di porzioni del manufatto quale condizione per la conclusione del procedimento di condono, nonché parere paesaggistico favorevole della Soprintendenza recante le medesime prescrizioni demolitorie
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario dal 2008 di un immobile con manufatto uso deposito interessato da un’istanza di condono edilizio presentata nel 1986, ha impugnato la disposizione dirigenziale comunale e il parere favorevole della Soprintendenza, limitatamente alle prescrizioni che imponevano la demolizione dei vani posti alle estremità est e ovest del manufatto, per una superficie complessiva di circa 8 mq, nonché la destinazione a giardino delle relative aree di sedime. Sono stati dedotti vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, anche per invalidità derivata. In via preliminare, il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione della propria disposizione, sostenendo che essa fosse una mera comunicazione non lesiva del parere soprintendentizio. Il Tribunale ha respinto l’eccezione, rilevando che la disposizione comunale, assegnando un termine perentorio di trenta giorni e ingiungendo la rimozione delle porzioni del manufatto, aveva natura concretamente lesiva. È stata ritenuta fondata la censura di incompetenza relativa al parere della Soprintendenza: le prescrizioni non si limitavano alla valutazione dell’incidenza paesaggistica dell’opera, ma verificavano la coincidenza tra lo stato attuale del manufatto e quello rappresentato nell’istanza di condono, pronunciandosi sulla superficie e sulla volumetria effettivamente condonabili. Tali valutazioni sono state ritenute proprie della competenza comunale in materia urbanistico-edilizia e non della Soprintendenza, anche con riguardo alla conseguente prescrizione di destinazione a giardino.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto impugnabili entrambi gli atti, poiché il parere soprintendentizio conteneva prescrizioni demolitorie vincolanti per il Comune e la disposizione comunale ne imponeva direttamente l’esecuzione. Nel merito, ha annullato in parte qua il parere della Soprintendenza, limitatamente alle prescrizioni che imponevano la demolizione delle porzioni del manufatto e la sistemazione a giardino delle aree di sedime, per incompetenza: in sede di autorizzazione o compatibilità paesaggistica l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo può valutare esclusivamente l’incidenza paesaggistica dell’intervento e non la conformità urbanistico-edilizia, lo stato legittimo dell’immobile o la corrispondenza tra consistenza attuale e consistenza indicata nell’istanza di condono. Le ulteriori censure sono state assorbite, poiché l’accertamento dell’incompetenza impone di rimettere all’organo competente l’esercizio del potere senza vincoli conformativi derivanti dalla decisione giudiziale. Per invalidità derivata, è stata annullata integralmente anche la disposizione dirigenziale comunale che ingiungeva al ricorrente di conformarsi alle prescrizioni entro trenta giorni. Le amministrazioni resistenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00 per ciascuna, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato di euro 650,00 in solido.
Norme richiamate
l. 47/1985
L’istanza di condono edilizio del manufatto costituiva il procedimento nell’ambito del quale erano stati adottati gli atti impugnati; la sentenza non applica specificamente una disposizione della legge, ma richiama la pendenza della domanda di condono.
art. 99 c.p.a.
Richiamato attraverso il principio dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015 secondo cui, in presenza di incompetenza, il giudice deve limitarsi ad accertare il vizio e assorbire le altre censure, senza dettare le regole dell’azione amministrativa all’organo competente.
Massime di principio
- Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica o di compatibilità paesaggistica, l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo deve limitare la propria valutazione all’incidenza dell’intervento sul paesaggio e non può verificare la conformità urbanistico-edilizia dell’opera, il suo stato legittimo o la corrispondenza tra la consistenza attuale e quella indicata in una domanda di condono.
- La Soprintendenza non può imporre, nell’esercizio delle proprie competenze paesaggistiche, prescrizioni demolitorie fondate esclusivamente sull’accertamento di eccedenze di superficie o volumetria rispetto a quanto dichiarato nell’istanza di condono, poiché tali valutazioni appartengono alla competenza dell’amministrazione comunale in materia urbanistico-edilizia.
- Quando un atto paesaggistico contiene prescrizioni urbanistico-edilizie estranee alla tutela del paesaggio, esso è illegittimo per incompetenza nella parte corrispondente; la prescrizione di destinazione a giardino delle aree di sedime è parimenti illegittima se costituisce una conseguenza della demolizione disposta per ragioni non paesaggistiche.
- Un atto comunale che recepisce prescrizioni soprintendentizie e ingiunge al privato di eseguire demolizioni entro un termine perentorio è autonomamente lesivo e non può essere qualificato come mera comunicazione priva di contenuto provvedimentale.
- L’accertamento dell’incompetenza comporta l’annullamento dell’atto viziato e l’assorbimento delle ulteriori censure, poiché il potere amministrativo deve essere riesercitato dall’organo competente senza che il giudice ne predetermini il contenuto; l’illegittimità dell’atto presupposto si riflette, per invalidità derivata, sull’atto consequenziale.
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