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Sentenza

Sentenza n. 5226/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensiva - del decreto n. 276 del 23/07/2026 [all. 1], avente ad oggetto la constatazione di inottemperanza all'ordinanza n. 58615/2018 ed irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4bis, del d.P.R. n. 380/01; - nonché di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente, tra cui il verbale di constatazione e verifica dell'inottemperanza del 04/07/2019, prot. n. 40937/19, ed il successivo prot. n. 39903 dell'11/06/2026, di constatazione della permanenza degli abusi in sito;

Giustizia amministrativa202605121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto comunale di constatazione dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto comunale n. 276 del 23 luglio 2026, nonché gli atti presupposti relativi alla constatazione dell'inottemperanza, deducendo l'illegittimità dell'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. L'ordinanza di demolizione, notificata il 28 novembre 2018, concedeva il termine di novanta giorni per adempiere; l'inottemperanza era stata constatata il 4 luglio 2019 e nuovamente accertata l'11 giugno 2026. La censura ritenuta decisiva ha riguardato la violazione degli artt. 1 e 28 della legge 689/1981, poiché il decreto sanzionatorio era stato adottato oltre il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla consumazione dell'illecito omissivo. Sono state assorbite le ulteriori censure.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto impugnato. In via assorbente, ha ritenuto fondata la censura relativa alla prescrizione della sanzione. L'inottemperanza all'ordine di demolizione costituisce un illecito amministrativo omissivo istantaneo, sia pure a effetti permanenti, che si consuma allo scadere del termine di novanta giorni assegnato per adempiere, e non un illecito permanente la cui consumazione si protrae fino alla demolizione o al sopralluogo dell'amministrazione. Poiché l'ordinanza era stata notificata il 28 novembre 2018, il termine per adempiere è scaduto il 26 febbraio 2019; da tale data decorreva il termine quinquennale di prescrizione, scaduto il 26 febbraio 2024. Anche assumendo quale dies a quo la data del primo accertamento del 4 luglio 2019, il termine sarebbe comunque decorso prima dell'adozione del decreto del 23 luglio 2026. Non è stata comprovata alcuna causa interruttiva ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge 689/1981. La permanenza materiale delle opere abusive non consente di differire la decorrenza della prescrizione. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    ordinanza di demolizione e termine di novanta giorni per adempiere

    L'inottemperanza all'ordine di demolizione, quale illecito omissivo, si consuma allo scadere del termine assegnato per l'adempimento.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione

    La sanzione ha funzione punitiva nei confronti del soggetto che non ottempera all'ordine di demolizione e non funzione ripristinatoria dell'assetto urbanistico-edilizio.

  • art. 181 d.lgs. 42/2004

    ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi

    È richiamato quale fondamento dell'ordinanza di demolizione e dell'ingiunzione di ripristino, senza incidere sulla decorrenza della prescrizione della distinta sanzione amministrativa per l'inottemperanza.

  • art. 1 l. 689/1981

    il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione

    La prescrizione della sanzione amministrativa decorre dalla consumazione dell'illecito omissivo, individuata nello spirare del termine per adempiere.

  • art. 28 l. 689/1981

    termine quinquennale di prescrizione; interruzione ai sensi del comma 2

    La pretesa sanzionatoria si prescrive in cinque anni dalla consumazione della violazione, salvo atti interruttivi comprovati; il termine non può essere differito alla cessazione degli effetti materiali dell'abuso o ad accertamenti tardivi.

  • art. 60 c.p.a.

    decisione in forma semplificata

    La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza semplificata, sentite le parti.

Massime di principio

  • L'inottemperanza all'ordine di demolizione integra un illecito amministrativo omissivo istantaneo a effetti permanenti: l'illecito si consuma allo scadere del termine assegnato per adempiere, senza che la protrazione degli effetti dell'omissione ne trasformi la natura in illecito permanente.
  • Il termine quinquennale di prescrizione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 decorre dalla scadenza del termine per ottemperare all'ordine di demolizione, ai sensi degli artt. 1 e 28 l. 689/1981.
  • La permanenza materiale dell'opera abusiva e la successiva attività di sopralluogo o accertamento dell'amministrazione non spostano in avanti il momento di consumazione dell'illecito omissivo né la decorrenza della prescrizione.
  • La sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione ha natura punitiva e non ripristinatoria; pertanto, non può essere irrogata oltre il termine prescrizionale mediante il differimento della consumazione fino alla demolizione o a un successivo accertamento.
  • L'amministrazione che intenda interrompere la prescrizione della sanzione amministrativa deve comprovare la tempestiva adozione di un atto idoneo all'interruzione ai sensi dell'art. 28, comma 2, l. 689/1981.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTermini del procedimentoDifetto di motivazioneEccesso di potere

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